CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1. PRINCIPI GENERALI

  1. Le disposizioni contenute nel presente codice deontologico individuano i doveri comportamentali e professionali che il patrocinatore stragiudiziale associato al C.U.P.S.I.T. deve rispettare nell’esercizio della propria attività professionale e nella propria condotta generale, in modo da conseguire e conservare a sé e all’intera categoria professionale l’onorabilità, il decoro, la stima e la considerazione del pubblico e dei colleghi, nonché degli esercenti altre professioni con cui il patrocinatore stragiudiziale o chi si avvale della sua professionalità entri in contatto.
  2. Ogni comportamento che costituisca o comunque si risolva, anche indirettamente, in una violazione della lettera di alcuna delle disposizioni contenute nel presente codice deontologico, o che comunque contravvenga allo spirito e alla finalità di esso o di alcuna delle singole disposizioni, in modo da compromettere gli interessi di cui al comma 1, costituisce illecito disciplinare, ed è fonte di responsabilità disciplinare per il patrocinatore stragiudiziale associato al C.U.P.S.I.T., secondo le disposizioni dello Statuto e del presente codice.
  3. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente codice deontologico sono sanzionate se i fatti o le omissioni sono commessi con dolo o colpa, rispettivamente intesi come coscienza e volontà del fatto o dell’omissione e delle sue conseguenze, ovvero come negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ivi comprese le regole poste dagli organi del C.U.P.S.I.T. e accettate dall’associato con l’atto dell’iscrizione.
  4. Le sanzioni irrogate per le violazioni accertate sono commisurate alla gravità del fatto e all’intensità del dolo o al grado della colpa e a tutte le conseguenze, individuali e collettive, che la violazione ha comportato, tenuto conto anche della condotta precedente e successiva al fatto per cui è giudizio, delle eventuali violazioni già giudicate e accertate in passato a carico dell’associato e di ogni altra circostanza utile per la formulazione di un giudizio equo e ragionevole.

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI TENUTI ALL’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

L’obbligo di osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice interessa tutte le categorie di associati al C.U.P.S.I.T. , e non cessa con la eventuale sospensione, cautelare o sanzionatoria, dell’associato al C.U.P.S.I.T, ma solo con la radiazione o con la cessazione dell’iscrizione per volontaria rinuncia o mancata rinnovazione.

TITOLO II – RAPPORTI COL PUBBLICO E CON I TERZI IN GENERALE

 Art. 3. SCOPO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Il Patrocinatore Stragiudiziale deve accettare un incarico professionale solo se è sicuro di poterlo seguire e portare a termine con scienza, coscienza, diligenza, scrupolo ed attenzione, avendo costantemente cura di tutelare sempre e comunque l’interesse del proprio cliente, da anteporre anche al proprio interesse personale.

In particolare, il Patrocinatore Stragiudiziale deve costantemente notiziare il cliente sull’evoluzione della pratica affidatagli, con esso concordando ogni decisione importante ed ogni procedura difforme dalla normalità.

Il Patrocinatore Stragiudiziale deve inoltre qualificarsi, anche con il titolo che eventualmente gli compete, con esattezza e precisione sin dal primo contatto con il cliente, in modo da evitare incomprensioni ed equivoci da parte di quest’ultimo.

Il Patrocinatore Stragiudiziale deve rendere edotto il cliente di tutti i dubbi e le perplessità che emergono dall’esame delle modalità del sinistro, avendo l’obbligo di rinunciare immediatamente all’incarico ricevuto ove si accorga che il cliente si stia avvalendo della sua opera professionale per compiere una truffa o per porre in essere atti o richieste che possano comunque configurare ipotesi di reato.

Art. 4. DOVERE DI LEALTA’, CORRETTEZZA, PROBITA’, INTEGRITA’ E DECORO

  1. Il patrocinatore stragiudiziale deve conformare il proprio comportamento a irreprensibili principi e criteri di lealtà nei confronti del pubblico che si avvale della sua professionalità, dei colleghi e di qualsiasi altro soggetto con cui il patrocinatore stragiudiziale entri in contatto nell’esercizio dell’attività professionale.
  2. In particolare, l’agire professionale deve percettibilmente essere improntato a criteri di correttezza e probità e deve essere rivolto all’esclusiva tutela dei soggetti che si affidano al professionista.
  3. Il patrocinatore stragiudiziale ha inoltre il dovere di conformare ogni propria attività, e ogni proprio comportamento anche estraneo alla sfera professionale, a criteri di integrità e decoro.

Art. 5. FACOLTA’ E DOVERI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI CORRETTEZZA DELLA COMUNICAZIONE

  1. Il patrocinatore stragiudiziale ha il diritto di informare il pubblico destinatario della sua attività circa i settori di specializzazione in cui essa viene esercitata, gli obiettivi e le finalità di essa, circa i suoi titoli di specializzazione, i corsi di studio, di approfondimento e di specializzazione da lui seguiti, i mezzi egli si avvale nell’esercizio professionale e ogni altro fatto o dettaglio utile per una più informata e consapevole scelta da parte del pubblico.
  2. Nell’esercizio delle facoltà di cui al comma precedente, il patrocinatore stragiudiziale si conforma a principi di veridicità e correttezza dell’informazione, evitando accuratamente toni inadeguati al decoro professionale ed astenendosi, nell’illustrazione degli effetti benefici dell’attività professionale, dall’esaltazione eccessiva e gratuita di essi e dalla promessa di risultati strabilianti atta a carpire la buona fede del pubblico.
  3. E’ fatto espresso divieto al patrocinatore stragiudiziale, nell’esercizio della facoltà di informazione, di divulgare a terze persone l’identità di soggetti che si sono avvalsi della sua attività professionale, salvo espresso consenso scritto degli interessati.
  4. E’ in ogni caso consentito al patrocinatore stragiudiziale, nel rispetto del principio di veridicità, di divulgare fatti e dettagli della propria attività, modalità di essa e risultati ottenuti, anche a scopo scientifico e didattico, omettendo con ogni cura la diffusione di qualsiasi riferimento che possa, anche in modo indiretto o deduttivo, permettere di risalire ai soggetti che di essa si sono avvalsi.

Art. 5. DOVERE DI DILIGENZA, COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE

  1. Il patrocinatore stragiudiziale deve svolgere l’attività professionale con la massima diligenza possibile, e comunque adeguata alle necessità del caso concreto, tanto nella scelta quanto nell’esecuzione dell’attività, così come nell’uso degli eventuali mezzi tecnici all’uopo necessari.
  2. Il patrocinatore stragiudiziale deve svolgere l’attività professionale nei limiti della competenza che ha acquisito, sulla base dei suoi titoli di studio e di specializzazione o approfondimento, nonché sulla base dell’esperienza professionale maturata.
  3. E’ fatto obbligo al patrocinatore stragiudiziale di curare l’aggiornamento professionale, secondo le disposizioni adottate dagli organi direttivi del C.U.P.S.I.T. e comunque in modo adeguato e proporzionale alle esigenze dettate dall’attività professionale svolta e alle problematiche affrontate nell’abito di essa.
  4. Con l’iscrizione al C.U.P.S.I.T. questi accetta e adempie gli obblighi di formazione permanente che conseguono al riconoscimento della qualifica professionale.

Art. 6. DOVERE DI RISERVATEZZA

  1. Il patrocinatore stragiudiziale deve mantenere la più rigorosa riservatezza sull’identità delle persone che si avvalgono della sua professionalità, sulle loro condizioni psicofisiche, sull’attività professionale di cui esse si avvalgono e su ogni altro dettaglio inerente i rapporti con le persone stesse.
  2. Sono fatti salvi gli eventuali obblighi di comunicazione derivanti dalla legge penale, ed è comunque consentita l’attività di divulgazione di cui all’articolo 4 comma 4 del presente codice.

Art. 7. DOVERE DI EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE

Il patrocinatore stragiudiziale agisce in modo di evitare accuratamente conflitti di interesse che possano pregiudicare la sua indipendenza e la sua libertà di azione e di giudizio nei confronti di chi si avvale della sua professionalità, dei colleghi, degli esercenti altre professioni, delle autorità e di terzi in genere.

TITOLO III – RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON L’ASSOCIAZIONE

Art. 8. DOVERE DI CORRETTEZZA, COLLABORAZIONE E LEALTA’. DOVERE DI OSSERVANZA DI NORME E PROVVEDIMENTI. CANCELLAZIONE

  1. Il patrocinatore stragiudiziale impronta i propri rapporti con i colleghi alla massima e incondizionata correttezza e lealtà, ed è tenuto a valutare la collaborazione con il collega che chieda la sua assistenza, potendola rifiutare solo per un giustificato motivo.
  2. Il patrocinatore stragiudiziale ha il dovere di osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei provvedimenti del C.U.P.S.I.T.,
  3. Il Consiglio Direttivo, può disporre, a titolo di misura amministrativa non disciplinare, la cancellazione dall’elenco o dal registro previsti dallo Statuto del C.U.P.S.I.T..
  • Nei casi d’incompatibilità
  • Quando è venuto a mancare uno dei requisiti per l’iscrizione indicati nello statuto, salvo i casi di radiazione
  • Quando il soggetto, già iscritto, pur avendo manifestato l’intenzione di rinnovare l’iscrizione, non ha effettuato i versamenti previsti.

La cancellazione ha effetto a partire dal momento della notifica del provvedimento all’interessato, il quale, entro quindici giorni da detto momento, può proporre reclamo al collegio dei probiviri, il quale decide il reclamo dopo avere sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta.

TITOLO IV- RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI E CON ESERCENTI ALTRE PROFESSIONI

Art. 9. DOVERI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI E DEI DIPENDENTI

  1. Il patrocinatore stragiudiziale è tenuto a rapportarsi con correttezza e lealtà nei confronti di collaboratori e dipendenti; in particolare, verso questi ultimi, egli è tenuto alla gestione del rapporto di lavoro nel più assoluto rispetto di tutte le normative di legge, di contratto collettivo e in-dividuale e di altro rango, nonché di tutti i provvedimenti di autorità pubbliche che dettino disposizioni a riguardo.
  2. Ove il collaboratore o dipendente sia a propria volta patrocinatore stragiudiziale, entrambi sono obbligati a tenere in considerazione la preparazione e competenza del collega, a riconoscere la sua indipendenza di giudizio tecnico e professionale, a consentigli, e, se necessario, a incentivarlo verso l’adeguato sviluppo e approfondimento delle proprie conoscenze e della propria cultura professionale e a non ostacolare in alcun modo, neppure indiretto, l’evoluzione e il progresso professionale del collega, ad evitare ogni pubblico atteggiamento concorrenziale che travalichi la ragionevole e opportuna misura.

Art. 10. RAPPORTI CON ESERCENTI ALTRE PROFESSIONI

Nella gestione dei rapporti con esercenti altre professioni, occasionati dall’attività professionale, il patrocinatore stragiudiziale offre ed esige l’incondizionata collaborazione, corretta, leale e rispettosa delle reciproche competenze, la massima diligenza e accuratezza professionale ad esclusiva tutela dell’interesse del pubblico che si avvale della sua professionalità e della impeccabile reputazione del singolo patrocinatore stragiudiziale e dell’intera classe professionale