DECRETO 6 giugno 2013 Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’. (13A05124) (GU Serie Generale n.138 del 14-6-2013)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particlare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai
sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1
del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro delle attivita’ produttive (ora dello Sviluppo economico) in
misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei
prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata
dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale
e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo,
in applicazione all’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale –
n. 119 del 23 maggio 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 15
giugno 2012, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice
delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al
predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla
variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di
aprile 2012;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 15 giugno 2012, applicando
la maggiorazione dell’1,1% pari alla variazione percentuale del
predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2013;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel comma
1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15 giugno 2012,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantuno euro e novantacinque centesimi per quanto
riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’,
di cui alla lettera a);
quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda l’importo
relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera
b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2013
Il Ministro: Zanonato