Ecco la CIRCOLARE_FONSAI dove si mettono in discussione gli accertamenti strumentali oltre a quelli clinici . Le compagnie di assicurazione stanno riscrivendo la medicina legale tentando di imporla ai propri fiduciari che, se continua così, valuteranno il nulla. In realtà già lo fanno.
La circolare non lascia dubbi! Con una polizza privata si ha diritto all’indennizzo(sempre tenendo ben presente le eventuali franchigie imposte dalla compagnia), in regime rca no….., stesso trauma valutazione di convenienza!
Non lasciamoci sfuggire la piccola burla in cui si elencano tutti i test che il medio legale é tenuto a somministrare al paziente per effettuare una diagnosi corretta del trauma. Mi risulta che i fiduciari di tutte le compagnie in fase peritale trattengono i pazienti 5/10 minuti max…. Neanche il tempo di chiedere loro nome e cognome.
Dovrebbero essere sempre più “contenti” tutti i fiduciari che stanno offrendo il fianco alle loro Assicurazioni, visto che procedendo di questo passo avranno ambulatori sempre più vuoti e si limiteranno a fare visite in ambito di prodotti di polizza, annullandosi in RCA. All’entrata in vigore della legge, qualche collega M.L. più avveduto, aveva messo in guardia la categoria ipotizzando anche tale evento, ma il timore di non perseguire il volere “forte” li sta portando agli stessi risultati se avessero imposto la loro professionalità fin da subito.
La medicina legale è solo scienza, sempre perfettibile verissimo, ma cio che è assodato, diventa legge, non fantascienza … e suggestioni ipotiche … e soporifere..
Dal Codice Deontologico dei medici:
CAPO IV – Attività medico-legale, Art. 62 - Attività medico-legale
L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.
Sempre dal Codice Deontologico dei Medici, che altro non è che il giuramento che loro fanno:
Art. 2 – Potestà e sanzioni disciplinari
L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente C.D.M. e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti. Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
Da leggere con attenzione, scevri da preconcetti:
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA. “L’etica ha raccolto il nome più espressivo di deontologia” J. Bentham.
Il codice di deontologia medica e’ un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale.
GIURAMENTO PROFESSIONALE
Art. 1 (forse il più importante) Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:
-di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
-di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
-di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
-di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
-di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;
-di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali;
-di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della categoria;
-di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
-di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
-di prestare assistenza d’urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’Autorità competente;
-di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
-di astenermi dall’ “accanimento” diagnostico e terapeutico;
-di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato.
ndr: … quindi, sarebbe ora di mostrare… ciò che normalmente rimane celato ai più!
Da notare che documento Fondiaria-Sai non è firmato, se ne son ben guardati….. solo un medico può dare pareri medici ad altri suoi pari! Chi ha scritto detto documento?
Dei ragionieri che dicono a degli scienziati cosa fare durante le visite? Ma stiamo pazziando? La medicina legale è una scienza e come tale, essenso tutto ciò consolidato, è legge! Dei ragionieri “non possono e non devono imporre d’influenzare per loro tornaconto”, diversamente i medici sarebbe costretti a denunciare all’Autorità, coloro che cercano d’influenzarli anche in modo trasversale, fra il detto e il non detto, fra il serio ed il faceto fra mezze frasi e mezzi silenzi.
Estratto da: PROFESSIONE MEDICA: DOVERI E DIVIETI A cura del prof. Marco Perelli Ercolini.
Con un poco di schematismo si sintetizzano i principali doveri del medico e alcuni dei divieti fatti al medico, anche se in questo campo si sta avviando una certa liberalizzazione con attenuazione o cancellazione di certe inibizioni; va tenuto presente inoltre che alcuni argomenti sono già stati o saranno oggetto di trattazione specifica.
I DOVERI DEONTOLOGICI DEL MEDICO
Il medico non deve mai lasciare che il profitto influenzi il suo giudizio professionale e la sua indipendenza, al fine del maggior beneficio del suo Paziente. Il medico deve, quali che siano le condizioni di esercizio, consacrarsi in tutta indipendenza tecnica e morale alla prestazione di cure di qualità, con passione e rispetto per la dignità umana. Il medico deve essere onesto verso i suoi Pazienti e i suoi Colleghi e sporgere denuncia nei confronti dei Sanitari che mancano di carattere o di competenza, o che fanno ricorso alla frode o all’inganno. Le pratiche contrarie all’etica sono:
– La pubblicità fatta direttamente dai medici stessi a meno ch’essa sia autorizzata dal Paese interessato e dal Codice di Etica dell’Associazione Medica Nazionale;
– Il versamento o l’accettazione di un onorario e di ogni altro vantaggio, nel solo fine di fornire un cliente a un Collega, una prescrizione a un farmacista o di fare acquistare apparecchiature mediche.
Il medico deve rispettare i diritti del Paziente, dei Colleghi e di altri professionisti e custodire la confidenza del suo Paziente. Il medico deve agire unicamente nell’interesse del suo Paziente quando gli procura le cure che possono avere per conseguenza un indebolimento della sua condizione fisica e mentale.
E-mail del dott. prof. Marco Perelli Ercolini (Ordine dei Medici di Macerata): fxtperel@tin.it