Nella Lettera aperta di Francesco Mannacio a Luigi Mastroroberto, Vicepresidente della Melchiorre Gioia si scriveva:
“Mentre l’autore del 3 quater è il Prof. Albarello che ne ha pubblicamente rivendicato la stesura con la collaborazione dell’ANML che avrebbe fornito un contributo decisivo (?), l’autore del 3 ter non è ufficialmente noto ma ho la personale convinzione che sia dovuto alla instancabile opera della Melchiorre Gioia e Sua in particolare. Mi complimento quindi per il tempismo con il quale si è inserita questa (criticabile) novità in un momento nel quale l’attenzione era concentrata su un articolato governativo riguardante le riparazioni auto in forma specifica e poi fortunatamente accantonato.”
Sulla scorta di eventi successivi i Senatori radicali Porretti e Perduca Senatrice Porretti (che si sono battuti a favore dei patrocinatori stragiudiziali durante la prima lettura del DDL sulla riforma forense) hanno svolto una precisa interrogazione. Uniamo articolo e interrogazione e poi ognuno prenda coscienza se sia utile aspettare che le cose accadano senza interessarsi del bene comune . Vedremo, come è stato annunciato, quanti colleghi andranno a Roma il sabato 10 novembre per partecipare alla manifestazione dell’Associazione Vittime della Strada per difendere il diritto ad un giusto ed equo risarcimento.
Assicurazioni, Procure e medici legali, quanti interessi
Ma può una persona così – e in generale un medico legale che sia consulente delle Procure – essere anche consigliere di amministrazione di una Assicurazione? Non c’è un conflitto di interessi? Come fa a fidarsi una parte lesa che debba essere “giudicata” dalla perizia di un medico che ha interessi nelle assicurazioni (magari non di denaro, ma comunque di “contiguità”)? Arbarello, invece, è consigliere di amministrazione di Milano Assicurazioni, o meglio lo è stato per qualche mese, perché ora – nonostante il suo nome appaia ancora nella lista dei consiglieri di quella assicurazioni, Gruppo Sai – è dimissionario. “Ho partecipato a quattro consigli di amministrazione in tutto – spiega – Ripeto: senza prendere un euro. Si trattava di dover valutare lo stato della Milano Assicurazioni in vista del suo passaggio proprietario”. La Milano Assicurazioni, insieme alla Fondiaria Sai, infatti, è stata acquisita da Unipol.
Dunque nessun problema: Arbarello si è già dimesso, la sua partecipazione è durata pochissimo. Comunque,secondo lui, il problema non si pone in generale, e dunque valuterebbe in coscienza un’eventuale nuova offerta in un consiglio di amministrazione assicurativo: “E’ chiaro, il conflitto esisterebbe se io fossi medico della Procura in una causa contro Milano Assicurazioni – spiega il professore – In quel caso non accetteri l’incarico. Ma in tutti gli altri casi non vedo quale sia il problema”, dice. E aggiunge: “Anzi, i medici legali farebbero benissimo alle assicurazioni, saprebbero spiegare molte cose e certamente le migliorerebbero”.
Ma è proprio così? Lo abbiamo chiesto all’Associazione di Consumatori Aduc. Il conflitto di interessi, in un caso del genere, esiste o no? “Per legge non c’e’ un conflitto di interessi, perche’ giustamente nessuno puo’ impedire ad un medico di essere nel cda di una compagnia assicurativa o -senza neanche tanto estremizzare- nel cda si una società di pompe funebri – dice Vincenzo Donvito dell’Aduc – Ma pur se quest’ultima ipotesi sembra fantasiosa e di “cattivo gusto”, fa comunque parte di una realtà economica che caratterizza la nostra comunità. Per cui, visto che il nostro medico non vuole da solo capire il disagio che puo’ provocare questo suo ruolo, possiamo auspicare che chi invece rappresenta istituzionalmente la nostra comunità ne tenga conto quando pensa di dover ricorrere alla consulenza di tale luminare. Difficile, certamente, in un contesto sociale, politico ed economico dove controllore e controllato spesso combaciano – insiste Donvito – Ma sono le continue denuncie come le nostre che, grazie anche ai nuovi media incontrollati dal regime, possono tener viva e meglio fa comprendere che cio’ che tutti sanno – ma che fanno finta di non sapere – prima o poi esplode in mano”.
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA dei senatori Perduca, Poretti
Ai Ministri della giustizia, dell’economia e della salute.
Premesso che:
– l’art. 6 del Decreto legislativo n. 231 del 2001 esonera da responsabilità amministrativa le persone giuridiche, le società e le associazioni che dimostrino di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati. Il modello assume, quindi, una forte valenza di prevenzione, al pari dei sistemi di certificazione volontari ISO 9001, ISO 14001, SA 8000 e OHSAS 18001: il decreto, infatti, prevede l’introduzione di un modello organizzativo che può essere integrato nel manuale della qualità, così come l’analisi preliminare per individuare i rischi penali dell’azienda può essere svolta alla stregua delle analisi dei rischi ambientali, della salute e sicurezza e della responsabilità sociale. Il sistema di controllo introdotto dal decreto può essere gestito alla stregua di altri sistemi di gestione, tipici della Corporate Social Responsibility (es. SA 8000, ISO 14001) o della gestione qualità (es. ISO 9001): in tal modo le aziende, pubbliche o private che siano, integrano qualità dei servizi prodotti e responsabilità sociale, come ribadito anche in ambito legislativo, sia dall’Unione Europea, sia dal Governo Italiano. In tutti i manuali integrati di Qualità e Responsabilità Amministrativa (che contengono i principi e le procedure del Modello Organizzativo adottato ai fini del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., che devono essere applicati dai soci, dagli amministratori, dal personale dipendente e collaboratore dell’azienda) si prescrive che “nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i destinatari coinvolti nelle transazioni siano, o possano essere, in conflitto d’interesse. Pertanto, i destinatari devono evitare ogni possibile conflitto d’interesse, con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l’indipendenza di giudizio od interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni”. Anche quando vi si riconosce il diritto dei destinatari a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell’interesse della Società stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori, si elencano a titolo esemplificativo situazioni che determinano conflitto d’interesse: tra di essi vi sono “l’avere interessi economici e finanziari dei destinatari e/o dei loro familiari in attività nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti, concorrenti; lo svolgimento di attività concorrenziali, comprese quelle di collaborazione e di consulenza, presso clienti, fornitori, concorrenti; l’utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra propri interessi personali e gli interessi societari; l’accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporto di affari con la società”. Chiunque dei destinatari si trovi a operare in una situazione di possibile conflitto di interesse, anche potenziale, è tenuto a darne immediata comunicazione al Rappresentante Legale e/o all’Organismo di Vigilanza, indicando la situazione in grado di influire potenzialmente sull’imparzialità della sua condotta;
– laddove coinvolti in tale situazione siano dei soci o degli amministratori l’obbligo in questione si interseca con la disciplina del Codice Civile (artt. 2390 c.c. in tema di divieto di concorrenza degli amministratori e 2391 c.c. sul conflitto di interessi) e con quella dei requisiti di professionalità e onorabilità dei consiglieri di amministrazione (art. 148 comma 4 del TUF). Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – nel documento “La corporate governance di banche e compagnie di assicurazioni (IC 36)” – ha rivendicato un proprio margine di intervento con le seguenti parole: “In un ordinamento che ripartisce chiaramente i poteri di tutela tra varie istituzioni, si ravvisa la necessità che l’Autorità antitrust, alla luce delle lacune emerse con la crisi in corso e nella prospettiva di assicurare incentivi a competere anche in termini di correttezza e completezza nell’informazione, eserciti le proprie competenze sia con interventi che incidono sulla governance e sull’attività del singolo operatore, sia con misure di indirizzo sull’uso degli strumenti più idonei alla riconquista della individual e collective reputation. In quest’ottica, indicare misure volte a rendere la governance delle banche, delle compagnie assicurative nonché delle società finanziarie in generale, più chiara nei ruoli e nella responsabilità degli organi interni, più trasparente nell’operato e più chiara nel garantire l’assenza di commistioni di ruoli e conflitti di interesse, appare compito non secondario” (§§ 28-29);
Considerato che:
– il professor Paolo Arbarello ordinario di Medicina Legale alla Sapienza di Roma, Presidente della Società di Medicina legale e delle Assicurazioni, ha svolto varie consulenze tecniche su richiesta delle competenti Procure della Repubblica in numerosi casi di accertamento di responsabilità anche penale, anche nel periodo in cui ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione di Milano Assicurazioni (Gruppo Sai). Resta rimarchevole – in tutto ciò – l’esistenza di un contesto sociale, politico ed economico dove controllore e controllato spesso combaciano, in totale mancanza di attenzione per la individual e collective reputation di cui sopra;
si chiede di sapere:
se all’interno della Milano assicurazioni operi un organo di controllo interno all’ente (Organo di Vigilanza) con il compito di vigilare sull’applicazione ed efficacia del Modello della Corporate Social Responsibility o se il controllo è apprestato da auditor qualificati secondo gli schemi ISO 9001, che utilizzano gli stessi principi di conduzione degli audit e rilascio di rapporti finali;
se a tali organi il professor Albarello abbia comunicato, nel periodo in cui ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione, il contemporaneo svolgimento di attività di consulenza tecnica in procedimenti giudiziari;
se risulti che, tra tali attività, vene fosse anche soltanto una in cui il gruppo Sai avesse interesse in causa e, in questo caso, quali misure l’organo di controllo abbia assunto per prevenire o rimuovere il possibile conflitto di interessi.
Fonte: http://www.detenutoignoto.com/2012/10/assicurazioni-procure-e-medici-legali.html