La medicina Legale secondo Reale Mutua – Un aggiornamento in salsa “Melchiorre Gioia”

Torino, 24 maggio 2012

 

Comunicazione ai Fiduciari medico legali

Oggetto: Nuovi criteri legislativi per l’accertamento medico legale delle lesioni di lieve entità

A distanza di circa due mesi dalla precedente comunicazione, ritorniamo sull’argomento in oggetto alla luce dei recenti interventi di Isvap, Ania e di alcune importanti associazioni medico legali.

A fronte delle difficoltà emerse nel raccordare ed interpretare i commi 3 ter e 3 quater dell’articolo 32 della legge n. 27 del 24 marzo 2012, lo scorso 19 aprile l’Isvap ha ribadito l’opportunità di una lettura congiunta delle due norme. In particolare l’Organo di vigilanza ha precisato che solo il danno biologico permanente deve essere valutato mediante un “accertamento clinico strumentale obiettivo”, mentre il danno biologico temporaneo può essere accertato “visivamente o strumentalmente”. Tale conclusione – prosegue l’Isvap – è avvalorata dal fatto che un evento lesivo può dare luogo ad un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente ad un danno biologico permanente.

Come l’Isvap, anche alcune associazioni medico legali hanno sostenuto la necessità di una lettura congiunta dei due commi ed hanno ribadito che il nuovo dettato normativo dovrebbe condurre, con più forza rispetto al passato, alla negazione del riconoscimento di postumi permanenti nella maggior parte dei casi di distorsione del rachide cervicale.

Al riconoscimento di un danno biologico permanente dovrebbero accedere solo i casi nei quali la lesione iniziale è suffragata da un “accertamento clinico strumentale obiettivo”: dunque solo un esame medico effettuato nell’immediatezza dell’evento denunciato può attestare con certezza l’esistenza di una lesione.

Lo stesso 3 quater pare poter essere interpretato in senso restrittivo, fino ad escludere quelle lesioni accertate solo mediante l’esame clinico da parte del primo sanitario intervenuto; né dovrebbe essere considerata lesione la semplice allegazione di sintomatologia dolorosa riportata nelle certificazioni iniziali e molto spesso ribadita in quelle successive.

A questo punto entra in gioco la capacità e la competenza del medico legale il quale, fatta una valutazione complessiva degli elementi in suo possesso, deve verificare l’attendibilità delle certificazioni prodotte e la compatibilità, sulla base di un’analisi rigorosa, della lesione con il fatto dannoso al quale la stessa è ricollegata.

Il Gruppo Reale Mutua condivide il rigore che caratterizza l’operato dell’attuale compagine di Governo e che pare aver ispirato anche le nuove disposizioni legislative.

In tal senso cogliamo l’occasione per confermare quanto già espresso nella precedente comunicazione del 29 marzo 2012 e per ricordare nuovamente l’esigenza di improntare le perizie fiduciarie alla massima oggettività, già illustrata nella Carta del Medico Legale inviata a tutti i componenti l’Albo nel 2011. 

In aggiunta a quanto già osservato in precedenza, ci soffermiamo ancora sulle locuzioni utilizzate dal legislatore per chiarirne ogni aspetto interpretativo.

La locuzione “accertamento clinico strumentale obiettivo” non contiene, al contrario di quella “visivamente o strumentalmente accertata”, congiunzioni e pronomi alternativi, dunque pare univocamente condiviso ritenere che i tre caratteri dell’accertamento debbano necessariamente essere compresenti.

Superfluo soffermarsi sull’aggettivo “strumentale” e sulla locuzione “strumentalmente accertata”, entrambi autoesplicativi, mentre ogni Fiduciario ha di certo presenti i connotati dell’accertamento “clinico obiettivo”.

Inoltre, pur non potendosi trascurare le nuove indicazioni legislative, si devono continuare ad applicare puntualmente i criteri in base ai quali il medico legale è da sempre chiamato ad operare: nihil sub sole novi se pensiamo alla necessaria considerazione, anche e soprattutto per il trauma distorsivo cervicale, del nesso causale tra sinistro e lesione e della idoneità lesiva, uno dei criteri fondamentali per l’ammissibilità del nesso causale, che deve necessariamente possedere alcuni indispensabili requisiti, quali l’efficienza, la proporzionalità e la compatibilità.

Altrettanto importante è la conoscenza delle modalità dell’evento dannoso – essenziale al riguardo il contributo del Liquidatore – per stabilire la reale entità della sollecitazione patita dal tratto cervicale e comprendere se si è trattato di semplice contrattura o di lesione più seria.

Sulla forza lesiva, in particolare, numerosi studi fino ad oggi non confutati hanno dimostrato che non tutti gli urti possono determinare un trauma del collo, con il meccanismo tipico da colpo di frusta, e a tal riguardo ci permettiamo di sottolineare che:

–      la sintomatologia dolorosa non è patognomonica di un evento traumatico;

–      l’evidenza radiografica di una rettilineizzazione del rachide cervicale non basta ad ammettere il nesso causale, perché la contrattura muscolare e la rigidità del distretto non sono patognomoniche di postumi da trauma distorsivo cervicale;

–      la diagnosi del Pronto Soccorso attestante la distorsione non è automaticamente dimostrativa del nesso causale;

–      il semplice dato economico relativo alla riparazione del veicolo, senza reperto fotografico, può non bastare a rappresentare la reale vis lesiva intervenuta;

–      la stessa mera valutazione dell’entità dei danni al mezzo non è di per sé sufficiente a soddisfare il nesso causale (a danni economici rilevanti non sempre corrisponde un’energia cinetica tale da comportare una sollecitazione patologica del rachide cervicale).

Anche per quanto attiene alle altre lesioni spesso associate a quella del rachide cervicale, è necessaria una prova rigorosa del nesso causale, non dimenticando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

–      l’aspecificità sintomatologica della lombalgia

–      la difficoltà di giustificare, in un caso classico di tamponamento, lesioni autonome delle spalle

–      i recenti studi che dimostrano che solo il 10% dei traumatizzati a livello cervicale sviluppano sintomi otorinolaringoiatrici

–      l’eventuale lesione radicolare post traumatica deve dare segnali nell’immediatezza dell’evento dannoso e non può comparire all’improvviso a giorni, settimane o mesi dall’evento stesso.

 

Quindi, ad integrazione delle novazioni legislative, ribadiamo la necessità di una valutazione complessiva del caso, in merito a quanto obiettivato in sede di perizia, all’analisi delle caratteristiche dell’evento denunciato ed alla congruità del decorso clinico documentato.

Fino al punto di esprimersi in senso difforme rispetto ai giorni d’inabilità temporanea certificati da sanitari e/o da Enti Pubblici intervenuti prima della visita medico legale, se attestanti unicamente sintomatologie algiche e se, pur in presenza di prescrizioni terapeutiche (apposizione di collare rigido e somministrazione di farmaci miorilassanti), la durata della malattia e dei trattamenti fisioterapici appaiano palesemente eccessivi alla luce della globalità degli elementi acquisiti.

Ricordiamo che la classificazione WAD (Whiplash Associated Disorders) della Quebec Task Force attesta che il 65-70% dei casi di distorsione del rachide cervicale si risolve con inabilità comprese entro i 7-10 giorni e a tal proposito riconfermiamo inoltre quanto già riportato in ordine alla stessa tipologia lesiva nella nota tecnica recentemente divulgata sulla congruità delle spese sostenute a fini riabilitativi.

Dal punto di vista operativo, in aggiunta a quanto già indicato nella precedente nota, per tutti i danni rientranti nella casistica qui esaminata, Vi invitiamo ad esprimere nella sezione dedicata alle “Osservazioni per la Società”, parte di perizia riservata ai rilievi soggettivi e punto di contatto fondamentale tra le reti dei Fiduciari e dei Liquidatori per definire i termini dell’offerta o per negare in toto il risarcimento, chiare considerazioni circa:

  • la sussistenza o meno di una significativa efficienza lesiva in relazione alla dinamica dei fatti;
  • le modalità di accertamento delle lesioni secondo i criteri legislativi (evidenza strumentale o visiva);
  • la congruità dei giorni d’inabilità e delle spese di cura.

 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti.

 

3 Commenti

  1. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    Da http://www.diritto.it: Nuovo regolamento ISVAP: istituita la funzione antiriciclaggio per le imprese di assicurazione. Pubblicato in
    Normativa nazionale. Data di pubblicazione: 30/05/2012
    Antiriciclaggio di Anna Costagliola. Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2012, n. 123, è stato pubblicato il regolamento 15 maggio 2012, n. 41 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) recante Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Regolamento dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’art. 7, co. 2, del D.Lgs. 231/2007, che ha riordinato l’intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l’altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell’ISVAP. Nello specifico, il citato art. 7, co. 2, prevede che l’ISVAP, d’intesa con Banca d’Italia e CONSOB, emani disposizioni circa l’organizzazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
    Il Regolamento contiene dettami sull’organizzazione, sulle procedure, sulle articolazioni e sulle competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto della specificità della materia dell’antiriciclaggio. Le disposizioni, in particolare quelle di cui al
    Capo II, Sezioni I, II, e IV, si pongono in linea di continuità con quelle di cui al Regolamento del 26 marzo 2008, n. 20, in tema di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.
    Gli organi sociali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono chiamati a definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio, a porre in atto misure organizzative e operative atte ad evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché a svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull’adeguato presidio dei rischi. Vengono, infatti, previsti specifici presidi per il controllo del rischio di riciclaggio di finanziamento del terrorismo, richiedendosi alle imprese e agli intermediari assicurativi di dotarsi di risorse, procedure e funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. La regolamentazione è, inoltre, ispirata al principio di proporzionalità in modo che i destinatari possano dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura e le dimensioni dell’attività svolta e la relativa articolazione organizzativa. Nell’ambito delle funzioni di controllo, con carattere di assoluta novità, è prevista l’istituzione della funzione antiriciclaggio, la cui organizzazione deve essere formalizzata con una specifica delibera dell’organo amministrativo il quale ne definisce compiti, responsabilità, modalità operative e frequenza di reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate. Le modalità di organizzazione della funzione, lasciate all’autonomia delle imprese, devono comunque assicurare l’indipendenza, professionalità e autorevolezza della funzione medesima. È previsto che l’attività della funzione venga periodicamente sottoposta a verifiche di audit da parte della funzione di revisione interna. Indipendentemente dalla forma organizzativa prescelta, deve essere nominato dall’organo amministrativo un responsabile della funzione per la tutela della cui stabilità e indipendenza le imprese, in considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti, dovranno assicurare che nella normativa interna vengano definiti gli opportuni presidi.
    Anche dipendenti, collaboratori, intermediari costituenti la «rete distributiva diretta» (agenti, banche, sim) nonché i broker possono provvedere a segnalare operazioni sospette destinate ad essere valutate dal legale rappresentante ovvero da un suo delegato. Qualora l’impresa opti per assegnare tale incarico ad un delegato del rappresentante legale, tale soggetto deve possedere idonei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette in aree operative. Infine, allo scopo di accrescere la conoscenza della normativa antiriciclaggio e la consapevolezza delle correlate finalità e dei principi che ne sorreggono l’impianto, il nuovo regolamento prescrive alle imprese di porre in essere un’attenta opera di formazione del personale e dei collaboratori sugli obblighi previsti dalla medesima normativa. Specifici programmi di formazione devono essere previsti per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio: a tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in merito all’evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

    Risposta
  2. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    OLIGARCHIA:
    Voluta da destra e da sinistra, passando dal centro, solo leggendo la parola chiave “frodi”, è passata una legge, che come quasi tutte, i totali contenuti, son perlopiù sconsciuti perchè non letti attentamente, dai parlamentari. I sussurratori delle proposte di legg, loro sì che ben conoscono i contenuti! Tanto vale che eliminiamo il parlamentari e relativi costi, e lasciamo solo i sussurratori delle leggi ad personam e tutto cominciò nel lontano/vicino 2000, col famoso perchè famigerato, decreto D’Alema, ovvero il DL 70/2000. Mai legge così a destra, era stata emanata dalla sinistra, neanchè la destra era stata mai così arrogante. Ma si sa, i furbetti del quartierino, vivono dappertutto. Nell’antica Roma non si usava il termine di legge “ad personam”, ma di “privilegium” nel suo duplice significato anceps non solo favorevole ma anche odiosum. Le XII tavole stabilivano (Tavola IX) soprattutto in quest’ultimo senso privilegia ne irroganto, per vietare provvedimenti punitivi indirizzati verso un unico cittadino. Cicerone nel 58 a.c. con il “De domo sua” 10,26 , affermò questa celebre frase:
    “Licuit tibi ferre non legem, sed nefarium privilegium.”
    (ovvero:Tu non promulgasti una legge, ma un infame privilegio)
    riferendosi al tribuno Clodio, amico di Cesare ed alla legge Lex Clodia, prima legge ad personam che si conosca emanata in democrazia.
    …..Riordino previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005): riforma complessiva della previdenza complementare. Vengono introdotte una serie di norme che favoriscono fiscalmente la previdenza integrativa individuale (beneficiano di queste disposizioni anche della società assicurative di proprietà della famiglia Berlusconi).
    Vi invito a leggere quanto trovate nel web, digitando la frase ” ad personam”. Sicuramente troverente tutto molto interessante e si comprenderà perche siamo arrivati ai giorni nostri, ridotti così.
    Certo il tempo passa, e ciò che è scritto è scritto, ma tutto può essere riscritto. Ultimamente la democrazia, la legalià, l’uguaglianza, è rimasta solo nelle mani di un manipolo.
    L’oligarchia (dal greco oligoi (ὀλίγοι) = pochi e archè (ἀρχή) = potere, comando) è il sistema di governo imposto da un gruppo ristretto di persone ed è anche detto governo di pochi, nel quale vi è più un interesse proprio dei componenti.

    Nell’antica Grecia il termine oligarchia indicava principalmente il governo di una classe scelta in base al censo, invece che alla nascita, requisito essenziale del governo di matrice aristocratica.

    a sparta del V secolo a.C. vi furono il governo oligarchico dei Quattrocento nel 411 a.C. ed il regime dei Trenta tiranni del 404 a.C.

    Nella tradizione del pensiero filosofico greco, sistematizzata da Aristotele (vedi principio aristotelico) l’oligarchia è una forma di governo cattiva, non perché antidemocratica, ma perché quei pochi esercitano il potere indebitamente, o in quanto non ne hanno il diritto o in quanto lo fanno violando le leggi o, infine, in quanto lo esercitano favorendo gli interessi particolaristici a scapito di quelli della comunità. Se, invece, i pochi che esercitano un potere lo fanno in maniera legittima e in vista dell’interesse generale, allora il loro governo è un’aristocrazia. Secondo Aristotele l’oligarchia è dunque la degenerazione dell’aristocrazia. Nella tradizione del pensiero occidentale si è conservato a lungo, dall’antichità al Medioevo, il concetto che un governo di pochi non è cattivo in sé ma solo in quanto i pochi governino male. Nell’età moderna invece si è progressivamente affermata la concezione democratica e, con essa, la tesi che un governo di pochi è, in quanto tale, un cattivo governo: un governo buono è quello in cui è la maggioranza (i più) che governa.

    Risposta
  3. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    Oggi sono veramente triste. Mi accorgo dai pochi commenti sugli argomenti trattati, infuocati come lava, che ci stiamo assuefando al vento che tira. Tutti o quasi, ci siamo ritirati nel fondo della nave, lasciandola in balia dei venti, piuttosto che cercar di cambiare rotta, anche se con le vele ammainate, solo sforzandosi un po’ di tener duro al timone, il nostro timone. Regna la rassegnazione: Sono più forti, non possiamo far nulla. Arrendiamoci all’evidenza!
    Ammesso e non concesso, piuttosto che il suicidio, o l’inedia, meglio combattere inventandosi qualcosa, e morire eventualmente, combattendo.
    Indubbiamente nulla è così importante nella vita. Noi nasciamo per andare a scuola, e da essa cerchiamo di capire, di carpire, il significato ultimo del nascere, del vivere. Ma proprio perchè andiamo a scuola tutti i santi giorni, quale vero obiettivo, non neghiamo specialmente a noi stessi, quel che abbiamo imparato il giorno prima, ciò a cui crediamo. Noi siamo tanti, loro sono pochi. Possibile che non si riesca a batterli?
    Non sia mai che vincano i neri sui bianchi!

    Risposta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *