Non staremo con le mani in mano.
Pubblichiamo integralmente il post dal blog del carrozziere.
Guai in vista, il nemico abita casa nostra
Cosa c’è di peggio di un governo che accontenta le lobby in Italia?
Solo un sindacato che invece di difendere gli associati propone emendamenti peggiorativi di un decreto legge già drammatico.
C’è da essere increduli, ma dopo aver ascoltato l’audizione di Rete Imprese Italia, e aver letto gli emendamenti che le confederazioni hanno chiesto di presentare, è chiaro che gli interventi dei presidenti di sabato a Bologna erano nella migliore delle ipotesi, interventi non a conoscenza di quello che in quel momento i loro consulenti e funzionari erano intenti a scrivere.
Quello che abbiamo letto corrisponde a quanto richiesto dalle compagnie, che è stato oggetto anche del tentato accordo nel tavolo ANIA Confederazioni di questa estate (ne abbiamo parlato qui).
Ora sono guai.
Le proposte di modifica del Decreto Legge caldeggiate dalle confederazioni, sono, se possibile, addirittura peggiorative del testo di legge.
MANIFESTAZIONE DI ROMA DEL 15 GENNAIO
A questo punto è anche evidente la ragione del mancato invito di FEDERCARROZZIERI alla manifestazione del 15 Gennaio a Roma.
Invitiamo i carrozzieri a prendere la parola senza timori reverenziali, leggere pubblicamente i commenti agli emendamenti (qui sotto riprodotti) e censurare in modo composto, elegante, ma deciso una tale vergogna dicendo: “Cari Presidenti con gli emendamenti che avete presentato, forse a vostra insaputa, volete metterci nelle mani delle assicurazioni. Ritirate gli emendamenti e scusatevi ora e in questa sede per il grave errore.”
Intervenite sempre in modo deciso soprattutto quando arriveranno i politici, alternatevi nell’intervenire. Se lo farete in modo elegante eviterete di fare la figura dei facinorosi.
Fatevi sentire e se sarete avvicinati dalla stampa consegnate la carta di Bologna da una parte e gli emendamenti delle confederazioni con i commenti dall’altra.
Siate calmi pacifici e sorridenti, ricordatevi che se deve andare a finire male almeno vi sarete levati la soddisfazione di aver detto la vostra a chi di dovere.
Il primo emendamento “confederale”:,
di seguito il Decreto legge con in grassetto le modifiche proposte e le cancellature relative
Il primo emendamento “confederale”:
di seguito il Decreto legge con in grassetto le modifiche proposte e le cancellature relative
d) dopo l’articolo 147 è inserito il seguente:
«Art. 147-bis. Risarcimento in forma specifica
1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente, In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato
IN PAROLE POVERE
Con tale emendamento dopo aver previsto l’ovvia libertà di scelta del danneggiato non si cancella la“facoltà” delle imprese assicurative di offrire la riparazioni presso strutture convenzionate.
Quindi, da un verso si dice che il danneggiato ha facoltà di riparare dove ritiene opportuno, ma da altro verso, in evidente contraddizione, si prevede che la compagnia possa costringerlo alla reintegrazione in forma specifica.
Ancor peggio quel che segue: “nei casi di cui al presente articolo” (quindi sia che si ripari dal proprio carrozziere sia che si ripari presso quello della compagnia) la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente al riparatore previa presentazione di fattura “corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione.”
In sostanza viene introdotto l’obbligo per il riparatore, se vuole ottenere il pagamento, di concordare il danno, senza nulla prevedere per il caso in cui l’impresa intenda pagare meno di quanto richiesto dal riparatore.
O meglio: è evidente che in tal caso non si applicherebbe la norma e quindi verrebbe pagato direttamente il danneggiato impedendo di fatto alle imprese indipendenti di incassare l’importo di fatture relative a lavori svolti con costi orari non condivisi dalle compagnie o banalmente con eventuali costi di noleggio, e ciò per la sola ragione che gli stessi non risultano “concordati”.
Secondo emendamento “confederale:.
Di seguito il Decreto legge con la cancellatura della parte di cui è proposta la soppressione e
e) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e1 il sesto periodo è soppresso.
2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»;
SPIEGHIAMO
Ovviamente condivisibile la richiesta di riportare a cinque giorni i termini per effettuare la perizia.
Clamorosa la svista relativa alla seconda parte dell’emendamento che ,con la soppressione delle parole “o in sua mancanza allo spirare del temine di novanta giorni di sospensione della procedura” modifica l’art. 148 Codice delle Assicurazioni con l’effetto di dare alle compagnie il potere di “sospendere” all’infinito il diritto del danneggiato di fare causa.
La norma ora vigente prevede la sospensione di un diritto (costituzionale) fino a quando l’assicuratore provvede a comunicare il rifiuto a pagare e, in mancanza di comunicazione, viene comunque fissato un termine di novanta giorni che, di fatto, sommandosi ad altri termini vigenti, oltre a quelli processuali, non consente al danneggiato di poter vedere un giudice prima di dieci mesi dovendosi aggiungere anche i termini a comparire e la quasi certa sospensione feriale dei medesimi termini,
Ora secondo questo stravagante emendamento sarà la compagnia a dare il permesso di farle causa.
Terzo emendamento.
del Decreto legge con in grassetto le modifiche proposte
f) dopo l’articolo 150-bis è inserito il seguente:
«Art. 150-ter.
Divieto di cessione del diritto al risarcimento Cessione del credito
1. L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento.La cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può comportare un aggravamento della prestazione cui è tenuta la parte obbligata. In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all’imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.».
Questo emendamento oltre ad essere peggiorativo è sconcertante.
Ad oggi infatti il divieto di cessione è limitato ai contratti stipulati tra assicurato e compagnia, permettendo al danneggiato di continuare a cedere il credito fuori dalla procedura del risarcimento diretto.
Nell’emendamento “confederale”il divieto non è più limitato a chi lo “accetta” sottoscrivendo un contratto, permettendo in tal modo alle compagnie di sostenere la generale applicabilità di un tale limite.
Non solo: la previsione secondo la quale “la cessione di credito non può comportare un aggravamento della posizione cui è tenuta la parte obbligata”è assurda perché ovviamente la cessione di un credito non può in alcun modo aggravare la posizione del debitore ceduto, ma è anche grave che venga proposta una simile lettura che politicamente avalla le maldicenze sul settore dell’autoriparazione.
Ma vi è di più e se possibile di peggio. L’ emendamento nella sua conclusione riprende letteralmente quanto già sostenuto nel primo emendamento: “In presenza di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all’imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione”.
La norma dunque, pare limitare la cessione di credito al riparatore, escludendola quando a a favore di un terzo diverso dal carrozziere ad esempio fornitori del riparatore, consorzi, cooperative, società di noleggio o di servizi, prevedendo nuovamente per la validità della cessione che la stessa sia relativa a un credito oggetto di “valutazione preventiva congiunta e condivisa”.
Conclusivamente: le modifiche predisposte mettono di fatto le imprese artigiane nelle mani delle assicurazioni debitrici, prevedendo un fumoso, generico e non regolamentato obbligo di concordare i danni con l’assicuratore. In mancanza di accordo, evidentemente, l’assicuratore provvederà comunque a pagare quanto riterrà opportuno e non onorerà la cessione che di fatto verrà svuotata del suo valore e degradata a delega di pagamento.
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