Il decreto destinazione Italia (ANIA) è apparso questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale e contiene le norme (qui sotto riprodotte) che rivoluzioneranno definitivamente il sistema RC auto.
Tutte le categorie colpite ora devono far comprendere al legislatore il fatto che mettere nelle mani delle assicurazioni: Vittime della Strada, artigiani, danneggiati, medicina legale significa trasformare il diritto al risarcimento in un indennizzo unilateralmente predeterminato da tre Compagnie protagoniste di un mercato senza concorrenza, senza controllo.
La maldicenza generalizzata nei confronti delle nostre categorie diventa legge. Sarà vietato l’uso della cessione del credito, i riparatori indipendenti diventeranno tutti fiduciari, ai medici legali sarà impedito l’uso della vista per elaborare le proprie relazioni.
Queste sono le perle dei lobbisti delle compagnie cui Letta, uomo dei poteri “superforti” e padre della legge 57/01, ha dato licenza di fare il bello e il cattivo tempo.
Aspettiamo anche Renzi al varco e il suo portavoce, un agente assicurativo da molti additato come il “ghost writer” della mozione Gutgeld.
Colleghi patrocinatori dormienti e silenti (soprattutto quelli “irretiti”), partecipare è, lo ricordiamo, l’unico atto che ci rende liberi di dire la nostra, quindi ricordo di accorrere numerosi alla mobilitazione sulla RC auto dell’11 dicembre a Bologna.
Siete liberamente obbligati!
Hanno aderito molte categorie (consumatori indipendenti, riparatori, medici legali, avvocati specializzati) e quindi è necessario dare un segnale di grande presenza.
Saranno invitati alcuni parlamentari.
E’ stato costruito un sito dove ci sono tutte le istruzioni e tutte le sigle interessate per iscriversi e partecipare.
mobilitazionedecretorcauto.it
RACCOMANDIAMO AI SOCI CHE NON HANNO ANCORA RINNOVATO LA QUOTA ASSOCIATIVA 2013 DI FARLO, PER UN DOVERE DI RISPETTO NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI CHE PUNTUALMENTE E SENZA SOLLECITAZIONI PARTECIPANO AL NOSTRO PROGETTO ASSOCIATIVO.
http://www.cupsit.it/rinnovo-quota-associativa/
Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 128, dopo la lettera b) e’ inserita
la seguente:
«c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della
strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori
a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro
per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei
danneggiati.»;
b) all’articolo 132, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo
le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di
stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per
l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la
necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti
dall’attestato di rischio, nonche’ dell’identita’ del contraente e
dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese
richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione
obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione,
prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai
sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le
imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che
prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano
l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o
ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l’assicurato
acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo,
i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e
portabilita’ sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto
della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del
premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale
riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato,
non e’ inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia
nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di
un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entita’
della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta
in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non
puo’, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio
applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo
di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta
dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche
tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e
dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei
procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la
parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato
funzionamento del predetto dispositivo.
1-ter. L’interoperabilita’ dei meccanismi elettronici che
registrano l’attivita’ del veicolo di cui all’articolo 32, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e’ garantita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un
servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione,
da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita’ e
sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 73 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati
sull’attivita’ del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi
elettronici di bordo al suddetto centro, che ne e’ titolare e
responsabile ai fini dell’interoperabilita’. Le informazioni sono
successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun
veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di
assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione e’ titolare del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto divieto per l’assicurato di
disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il
dispositivo installato. In caso di violazione da parte
dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del
premio di cui al presente articolo non e’ applicata per la durata
residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla
entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma,
sentito l’IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le
modalita’ e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al
presente comma.».
c) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di
accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro
prevista dall’articolo 143, nonche’ dalla richiesta di risarcimento
presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e
149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’
di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione
dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta
l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della
documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non
risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata
l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della
responsabilita’ e la quantificazione dei danni, il giudice verifica
la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia’ chiamati in altre
cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri,
anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui
all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
la ricorrenza dei medesimi nominativi in piu’ di tre cause negli
ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della
Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente
comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’ di
polizia che sono chiamati a testimoniare.».
d) dopo l’articolo 147 e’ inserito il seguente:
«Art. 147-bis.
Risarcimento in forma specifica
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, e’ facolta’
delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilita’
concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo
idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validita’ non
inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura
ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della
facolta’ di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20
dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio,
l’entita’ della riduzione del premio prevista in misura non inferiore
al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA
incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente
divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il
20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono individuate le aree
territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non
inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo
periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base
dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero
dei sinistri denunciati, entita’ dei rimborsi, numero dei casi
fraudolenti riscontrati dall’autorita’ giudiziaria. I dati sono
desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui
all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del
cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il
danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, puo’ comunque
rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa
convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una
diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non puo’
comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe
sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate
mediante impresa convenzionata, e’ versata direttamente all’impresa
che ha svolto l’attivita’ di autoriparazione, ovvero previa
presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del
danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il
costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del
bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento
non puo’ comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre
e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel
comma 1 non puo’ esercitare la facolta’ nell’anno successivo.».
e) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» e’
sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo e’ soppresso.
2) al comma 2-bis, il quinto periodo e’ sostituito dai
seguenti:
«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri
indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di
cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi
elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di
perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno
dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio
prevista dall’articolo 145 e’ proponibile solo dopo la ricezione
delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo
spirare del termine di novanta giorni di sospensione della
procedura.»;
f) dopo l’articolo 150-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 150-ter.
Divieto di cessione del diritto al risarcimento
1. L’impresa di assicurazione ha la facolta’ di prevedere, in
deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V,
del codice civile, all’atto della stipula del contratto di
assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il
diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il
consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al
presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una
significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in
misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo
risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla
medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli
assicurati nella stessa Regione.».
2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole
contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni
di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e
remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsente
all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa
riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque
non inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma
dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia
nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione.
3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
4. Il mancato rispetto da parte dell’impresa assicuratrice
dell’obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1,
lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l’applicazione alla
medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del
premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facolta’
di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), hanno obbligo di darne
comunicazione all’assicurato all’atto della stipulazione del
contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo
contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell’IVASS
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile e’
sostituito dal seguente:
«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei
veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni
caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di
risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso,
salvo i casi di forza maggiore.».
7. L’IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito
all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in
specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze
assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicita’ e di
comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al
Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell’esito
dell’attivita’ svolta.
8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa
di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l’entita’ della
riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d)
ed f), ed al comma 2, secondo forme di pubblicita’ che ne rendano
efficace e chiara l’applicazione. L’impresa comunica altresi’ i
medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all’IVASS, ai
fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8
comporta l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati
ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di
cui all’articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.
11. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio 2006, n. 254, e’ abrogato.
12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2014.
13. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni
provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.
Cambiamenti devastanti per l’assicurato e per i carrozzieri indipendenti (ma anche per gli attuali fiduciari che vedranno perdere così ogni minimo potere contrattuale) che saranno costretti in molti casi a chiudere bottega o, nella migliore delle ipotesi, a scannarsi tra se, a suon di ribassi, per sottostare alle condizioni che le compagnie di assicurazioni imporranno loro al fine di ottenere consistenti risparmi e lauti guadagni. Il tutto in barba alla qualità delle riparazioni e alla sicurezza stradale, alla faccia dei danneggiati che continueranno a pagare, ci si può scommettere, fior di quattrini in cambio di un servizio scadente!
Io a questa ennesima micidiale presa per i fondelli targate ANIA non ci sto e spero che molti si uniscano per manifestare fermamente il loro dissenso.
Uniti possiamo!
scandaloso!! un’altro duro colpo sferrato contro i danneggiati e contro chi li tutela (ma le priorità per il paese in questo momento non sono altre?) non molliamo!!!!!
Potrebbe e essere una soluzione che nessun riparatore si convenzioni con le imprese di assicurazione?
Un buon articolo dell’ottimo giornalista Ezio Notte dal sito automobilista.it……http://www.automobilista.it/rca-caro-governo-letta-e-il-guardrail-di-acqualonga/
Scusate qualcuna può dirmi se queste devastanti modifiche sono già legge dello Stato o devono ancora essere attuate? Altrimenti non vedo il senso della mobilitazione dopo che si sono spartiti la torta.
Grazie
La rovina del paese colpa anche dalle Assicurazioni…
L’ingolfamento della giustizia civile è sempre cosa loro e non della litigiosità degli Italiani..
Per la ciliegina sulla torta ci pensa invece il liquidatore X (area speciale) della compagnia Y che ritiene ingiusto liquidare ai congiunti di una vittima della strada un milione di euro..
..per lui è troppo… i familiari debbono accontentarsi per meno..
il loro caro era vecchio, valeva poco..
Lo stipendio annuo del fottutissimo liquidatore X della compagnia Y (e nessuno lo dice) supera abbondantemente la somma richiesta dai familiari della vittima.
W LETTA – W NAPOLITANO —>Fanculo gli Italiani
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