Domani alle ore 14 audizione dell’Associazione Familiari Vittime della Strada, composta da una nutrita delegazione di cui faremo parte, con un testo che ripercorrerà la delicata storia degli ultimi tra anni di battaglie per difendere le tabelle milanesi.
L’audizione sarà trasmessa in diretta sul Canale Web della Camera.
Convocazione della VI Commissione
(Finanze)
Giovedì 14 novembre 2013
Ore 9 AUDIZIONI INFORMALI
Audizioni dei rappresentanti di British American Tobacco, sulle tematiche delle accise
Ore 14 AUDIZIONI INFORMALI
Audizione dei rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada, nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell’ambito dell’assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze
Quando sarà edito il nuovo art. del Codice Penale di “Truffa ai danni dei danneggiati e degli assicurati”?
In verità vi dico che i medici legali, quelli che lavorano per le compagnie (dovrebbe esser vietato esser nominati CTU) col loro modus operandi attuale, stanno accarezzando inspiegabilmente tal ipotesi, e credetemi, non tanto peregrina. Trovo incredibile che degli scienziati che hanno giurato, improvvisamente nonostante il loro codice deontologico (che funge anche da formula di giuramento) glielo vieti, diventino per diktat dell’ANIA, dei killer dei danni dei danneggiati.
Perchè sporcarsi le mani così?
(Diktat ‹diktàat› s. m., ted. Propriam., dettato; nel linguaggio polit., trattato di pace imposto dai vincitori, senza possibilità di negoziare. Il termine è stato in partic. riferito dai Tedeschi al trattato di pace che concluse la prima guerra mondiale, ed esteso poi anche a indicare il trattato imposto all’Italia dopo la seconda guerra mondiale (per il quale si usa anche il calco ital. dettato), e talora, con sign. più generico, ogni imposizione unilaterale di volontà che esclude la possibilità di negoziati).
Durante le consegne dei diktat dell’ANIA, solo pochissimi medici si sono alzati dalla poltrona della sala conferenze, ma purtroppo sono stati zittiti in un modo ……. come minimo …. vomitevole!
Il CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
Presentato agli Ordini provinciali dal Presidente della FNOMCeO a Roma il 16 dicembre 2006 e approvato dal Consiglio Nazionale in data 18 dicembre 2006: CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
“L’etica ha raccolto il nome più espressivo di deontologia”
J. Bentham
Il codice di deontologia medica e’ un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale.
GIURAMENTO PROFESSIONALE
Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:
. di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
Art. 62 - Attività medico- legale –
L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.
L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale.
In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.
La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.
L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.
. di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
. di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
. di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
. di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;
. di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali;
. di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della categoria;
. di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
. di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
. di prestare assistenza d’urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’Autorità competente;
. di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
. di astenermi dall’ “accanimento” diagnostico e terapeutico;
. di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato.
Art. 1 Definizione
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico chirurgo e l’odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell’esercizio della professione. Il comportamento del medico anche al di fuori dell’ esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano. Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Il medico deve prestare giuramento professionale.
Art. 2 Potestà e sanzioni disciplinari
L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. Le sanzioni, nell’ ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti. Il medico deve denunciare all’ Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
Art. 4 Libertà e indipendenza della professione
L’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull’indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.
Il medico nell’ esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l’ autonomia professionale e segnalare all’ Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.
Art. 7 Limiti dell’attività professionale
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico ha l’ obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico scientifica, etico deontologica e gestionale organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell’ evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell’organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini. Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell’arte medica.
Art. 22 Autonomia e responsabilità diagnostico terapeutica
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.
Art. 24 Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
Art. 25 Documentazione clinica
Il medico deve, nell’ interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 30 Conflitto di interesse
Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’ interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’ aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione. Il medico deve:
• essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l’ importanza e gli eventuali rischi;
• prevenire ogni situazione che possa essere evitata; dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.
Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.
Art. 62 - Attività medico- legale –
L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.
L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale.
In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.
La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.
L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.
Art. 68 – Medico dipendente o convenzionato
Il medico che presta la propria opera a rapporto d’impiego o di convenzione, nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in riferimento agli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e/o private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell’ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l’intervento dell’Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.
In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale.
Art. 72 - Idoneità – Valutazione medica –
Il medico è tenuto a far valere, in qualsiasi circostanza, la sua potestà di tutelare l’idoneità psicofisica dell’atleta valutando se un atleta possa intraprendere o proseguire la preparazione atletica e l’attività sportiva.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all’Ordine professionale.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantirne il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, ad inviare ai singoli iscritti agli albi il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.
Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l’eventuale aggiornamento.