Ormai è guerra, patrocinatori e riparatori indipendenti sotto attacco. Fatto: la Vittoria cita un suo assicurato per farsi rimborsare gli onorari di un patrocinatore che aveva gestito la cessione di credito del riparatore sostenendo che non sono necessari. Ma allora perché li ha pagati? Ha forse liquidato il sinistro fuori dai termini di legge? A quanto pare si, quindi che vuole la Compagnia?
Una risata la seppellirà.
Ecco l’ Atto ci citazione
Questo è un attacco non solo destinato alle categorie delle carrozzerie indipendenti e dei patrocinatori. Tale sistema lede la libertà del danneggiato ed il principio base del risarcimento, per cui chi subisce un danno deve essere risarcito. Si sta tentando in qualsiasi modo di ridurre il costo dei risarcimenti . Ma chi tutela il danneggiato? Secondo la Compagnia dovrebbe sottostare alle decidioni della Mandante che fa valutare il danno da un perito ormai non più indipendente, ma che deve attenersi alle direttive imposte dalla stessa (costi di manodopera, ecc.). Fa riparare il veicolo presso carrozzerie convenzionate che accetta condizioni anche svantaggiose pur di ottenere eventuali incarichi.
Mi sembra evidente che l’ obiettivo della Vittoria è creare una sentenza che dia la possibilità di non pagare gli onorari stragiudiziali per l’ intervento di un Patrocinatore se non c’ è una contestazione e verificare l’ efficacia dei contratti in forma specifica come quella richiamata in cui si chiede espressa autorizzazione della Vittoria per l’adesione alla cessione del credito.
Però mi chiedo: possibile che con tutti gli avvocati che ci sono non si organizzi un azione di attacco ( non di difesa) per blindare il nostro lavoro?….ci sarà qualcuno in grado lottare fino in cassazione per i principi che rendono questo possibile questo lavoro!
La Vittoria Assicurazioni ha evidentemente un grosso complesso di inferiorità, secondo me anche giustificato, che nasce dalle numerose lacune organizzative. La struttura liquidativa è pachidermica e farraginosa, quella produttiva spesso approssimativa e incompetente (per usare un eufemismo); ciò può essere serenamente confermato da un qualsiasi patrocinatore mediamente preparato.
E’ un dato certo che negli ultimi anni i reclami ai competenti uffici si siano così moltiplicati.
Ecco allora che come un pugile suonato, smanaccia disordinatamente alla ricerca di un colpo che possa ridarle fiducia ma ciò facendo scopre però ancor più la propria guardia.
Per quanto mi riguarda, ad un cazzotto rispondo con due.
La forza è molto, ma è la grinta che spesso aiuta a vincere. Questo e ciò che ho imparato e il match è appena iniziato.
E’ ovvio, è guerra.
Non credo che Vittoria sia sola nell’intento dissuasivo, contro patrocinatori e carrozzieri indipendenti.
Certo è, che escludere dal mercato il 95% dei carrozzieri che non sono loro fiduciari, porterebbe a ottimi risultati se qualcuno li sapesse guidare. Penso ad esempio a un grande Broker con il quale le carrozzerie possano dialogare. Se fossi un’assicuratore estero, trovare un mercato come l’Italia, dove i premi sono il doppio della media europea, i sinistri in calo del 40% e soprattutto quei pochi sinistri vengono risarciti a tariffe piu’ basse del 50%……altro che eden.
Che la Vittoria Ass.ni oggi, e aspettarselo domani da un’altra assicurazione, che tentino di intimidire il proprio assicurato, rientra nella strategia del terrorismo psicologico nei confronti del soggetto più debole …
Questo a mio avviso, non si dovrebbe commentare oltre misura se non farci due risate tra noi ed i ns clienti, facendogli capire l’assoluta infondatezza della pretesa della Vittoria (o chi altri).
Ma non riesco a far passare inosservato il fatto che qualcuno pensi che questa volta la Vittoria non è riuscita nel suo intento solo perchè, cito, quanto in premessa … ” Ha forse liquidato il sinistro fuori dai termini di legge? ” perchè è altrettanto sbagliato.
Da nessuna parte del D.lvo 209/05 e/o dal D.P.R. 254/06 e seguenti integrazioni del 24.03.2012 (o per assurdo nel codice civile) è riportata tale condizione, pertanto invito i colleghi che mi leggono a non evidenziarla in quanto è fuorviante per la ns formazione, e atteggiamento da assumere in presenza di ciò.
Spero di ricevere i Vs commenti in merito (positivi o negativi che siano).
Ciao dal “er cavaliere nero”
Maurizio Ischiboni
Caro Maurizio, mi trovi perfettamente d’accordo ed è per questo che ho pubblicato il post dopo una lunga meditazione di tre minuti. La loro pretesa, infondata in ogni circostanza, lo è anche perchè i termini di legge erano decorsi, quindi la compagnia era ed è sanzionabile. Non è una questione di risarcibilità degli onorari ma di decorrenza dei termini, quelli sono oggettivi. Sembra una causa in cui un bue vuole dare del cornuto all’asino. Un saluto. Stefano
Ciao Stefano,
Non riesco a capacitar i sui termini …
La Vittoria Ass. porta all’evidenza del Giudice una clausola del contratto (senza dubbio vessatoria e su questo punto perderà la causa) e non indica minimamente i termini perentori per l’invio dell’offerta a mio avviso e’ solo su questo dettaglio che dovremmo concentrare si il ns dibattito.
Salvo che sia io ha non aver capito il senso della pretesa della Vittoria o le Vs valutazioni.
Maurizio Ischiboni
La Vittoria pretende dal proprio cliente quanto pagato a titolo di compensi per il patrocinatore intervenuto, a suo dire, ingiustificatamente inquanto non vi era da parte della stessa contestazione sull’an. Ciò avrebbe creato un pregiudizio nei confronti della stessa che, in forza della clausola sottoscritta dal proprio assicurato, giustificherebbe la pretesa.
Ovviamente nell’atto il legale della compagnia omette di sottolineare l’aspetto sostanziale della questione che è quello di aver risarcito il danno abbondantemente dopo i termini imposti dalla legge e dopo addirittura un reclamo.
La Vittoria dovrà provare come il comportamento dell’assicurato, del riparatore (che ha inoltre concordato il danno) e del patrocinatore sia stato pregiudizievole.
Caro Mirko
Perdonami se insisto, ma vorrei capire quanto da te affermato
… Ovviamente nell’atto il legale della compagnia omette di sottolineare l’aspetto sostanziale della questione che è quello di aver risarcito il danno abbondantemente dopo i termini imposti dalla legge e dopo addirittura un reclam Ovviamente nell’atto il legale della compagnia omette di sottolineare l’aspetto sostanziale della questione che è quello di aver risarcito il danno abbondantemente dopo i termini imposti dalla legge e dopo addirittura un reclamo.
Se la data del six e’ 9.2.2012 e la r.r.r. di invio offerta con (ipotizzo) contestuale richiesta degli onorari quale pregiudizio … e’ del 9.3.2012 (così e’ riportato nell’atto di citazione) entro i 30 gg. Previsti dalla normativa, dove riscontri quanto da te sopra affermato?
Hai per caso elementi non portati a ns conoscenza?
Se così fosse, la conversazione non avrebbe senso, noi analizziamo un dettaglio e poi avanti o retro c’e’ il mare e lo disconosciamo.
Personalmente, se fossi stato il patrocinatore della pratica mi sarei sentito offeso per il solo riconoscimento di euro 200,00 per onorari, in quanto su 1.600,00 di sorte ne avrei preteso almeno 320,00.
Caro Maurizio,
i particolari di questo atto sono conosciuti e sotto il controllo del convenuto. In Toscana e Emilia, Veneto gli onorari di piazza sono 10% + IVA. Roma e alcune zone del sud sono un unicum. Milano e mi pare torino rappresentano una via di mezzo. Se lavorassi a Bologna o a prato non ti sentiresti minimamente offeso. Vi sono infatti diverse modalità operative.
Caro Maurizio,
gli elementi ti dovrebbero essere più che sufficienti per avere chiara la questione che non è, come già sintetizzato nei precedenti post, un problema di risarcibilità dei compensi ma di rispetto dei termini con cui la compagnia ha effettuato il risarcimento.
Per essere estremamente sintetici: la compagnia ha pagato dei compensi che adesso vuole restituiti dal proprio assicurato perché, pur non autorizzato, ha ceduto il credito alla propria carrozzeria (indipendente) la quale ha incaricato un patrocinatore del tutto superfluo in quanto il sinistro non risultava contestato.
In questa sede non si tratta dunque di capire se le pretese della Vittoria siano o meno giustificate (e non lo sono), si tratta piuttosto di sensibilizzare tutti i colleghi ad alzare la soglia di allerta in quanto questo atto di citazione rappresenta un gravissimo attacco alle libertà dell’assicurato.
Riguardo ai compensi, Stefano ti ha già risposto..
Buon lavoro a tutti.
concordo pienamente
Cari Stefano e Mirko,
preso atto di quanto sopra (i particolari di questo atto sono conosciuti e sotto il controllo del convenuto, oltre alla differenza di riconoscimento in % degli onorari ai patrocinatori in base alle diverse piazze/città etc.) e riconoscendo (in primis a Sefano e ai colleghi che successivamente intervengono) l’importanza di questo sito per come vengono trattati / evidenziati i problemi che riguardano da vicino la ns professione, proprio per questo, mi sono inserito e mi piacerebbe che tutti noi potessimo acquisire dal collega di turno che di volta in volta dimostri la tecnica / conoscenza messa in campo che gli ha restituito il massimo interesse per il suo assistito e non per ultimo i suoi onorari.
La mia osservazione è di far allineare ed ottenere ai Professionisti (sottolineo la P maiuscola inizio parola) gli stessi risultati e non lasciarli al destino di commettere errori nella quantificazione dei danni (materiali e/o fisici) richiesti in nome e per conto del proprio assistito visto che anche tu ribadisci che “… Vi sono infatti diverse modalità operative …”
Confido che questo dibattito abbia un seguito rovente, così potremmo confrontarci sulle diverse modalità operative e sul riconoscimento di quanto ottenuto, domandandoci perchè uno ottiene di più rispetto un’altro collega o viceversa.
Probabilmente partendo da questo punto non possiamo che avvantaggiarci tutti.
Buona giornata.
Ciao dal “Er Cavaliere Nero”
In termini generali gli onorari stragiudiziali maggiori a sud scontano alcune peculiarità: una inefficienza decuplicata delle compagnie, la scarsa presenza di studi di infortunistica, l’abnorme presenza di avvocati, una giustizia civile molto lenta. In queste circostanze è evidente che le compagnie pur di chiudere sono disponibili a riconoscere onorari maggiori. Il contrario accade nelle tre regioni dove le infortunistiche fanno per così dire il mercato. Vi è anche da dire che conoscendo bene la piazza romana vi è un livello di complessità gestionale differente. Niente comunque è scontato perchè la burocrazia gestionale è aumentata anche dalle nostre parti.
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Caro Stefano,
ho un problema che sento la necessità di sottoporre ai colleghi per verificare se qualcuno già è riuscito a risolverlo, nel merito:
ad una mia cliente, che prima di rivolgersi allo scrivente, da sola, si era candidamente rivolta al suo assicuratore (tra l’altro zio carnale – fratello del padre) ed aveva attivato la procedura card, dopo le perizie sui rispettivi veicoli coinvolti (risultando tutto regolare) gli è stato negato il risarcimento per il solo fatto che (lettera di contestazione inoltratagli dall’assicurazione) essendo il responsabile dell’evento padre della danneggiata, la figlia (in questo caso mia cliente) non ne ha diritto in ragione dell’ art. 129 d.lvo 209/05 – (Soggetti esclusi dall’assicurazione – vedi sotto), nonostante la stessa abbia prodotto carte a sostegno che provano che è sposata da diversi anni, non convive e non riceve alimenti o altro dal padre (risiede in località diversa lo stesso).
Ora, leggendo attentamente la normativa di riferimento, a me sembra che il caso della mia cliente è l’esatto opposto di quanto contestatogli, pertanto, poiché sono determinato ad andare in causa per far valere questo diritto, sono a chiedere a te o chi altri ha già affrontato il problema e se l’ha superato (possibilmente portando qualsiasi tipo di prova a sostegno).
In attesa di ricevere notizie in merito, invio un augurio di buon ferragosto a tutti.
Er Cavaliere Nero – Maurizio Ischiboni
Ad Maiora!
art. 129 d.lvo 209/05 – (Soggetti esclusi dall’assicurazione),
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di
assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al
comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai
benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle
cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91,
comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui
alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i
predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si
trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Maurizio , come direbbe Guzzanti di qualche tempo addietro….la risposta alla Tua domanda e’ dentro di Te….. Se leggi meglio l’art. 129 dice che sono esclusi dai benefici per i danni a cose gli ascendenti ed i discendenti ……, nonché quelli che convivono …… …
Quindi il nonché e’ posto dopo una virgola quindi è in aggiunta….. I primi invece SONO SEMPRE ESCLUSI…… Diciamo che questa e’ una delle cose che si dovrebbero conoscere in quanto altrimenti ha si da ragione alla Vittoria….. a che serve dover pagare dei soldi per farai dire delle cose non corrette da un consulente???
Capisco che probabilmente quando hai scritto il post era caldo perché il giorno prima di ferragosto….. Ma ….
Ciaooo
Caro Cavaliere Bianco,
simpatico ma poco attento alla differenza tra il fatto che ho rivolto al forum una domanda, mentre la tua è un’affermazione a mio avviso affrettata.
Sei proprio sicuro e non ti poni il dubbio che ad errare potresti essere tu?
La condizione che “… quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento …” viene dopo una serie di virgole e il nonchè a mio avviso è un’ulteriore congiunzione su quanto prima detto e non una separazione.
Se l’intento del Legislatore era quello da te prospettato, perchè non ha usato il punto e poi andava a capo, ovvero, perchè non ha usato il punto e virgola ??
Personalmente ho dei dubbi (a prescindere dal caldo del ferragosto) e provo a discuterne con chi potrebbe avere vedute oltre il proprio naso.
Spero che la discussione continui, e che i ns colleghi intervengano per dare il loro contributo.
Ciao
Er Cavaliere Nero
Cavaliere Bianco dicci chi sei ?
Solo per pura cronaca.
Ho fatto causa ed ho vinto
.
L’assicurazione è stata condannata a pagare
Tra padre e figlia non c’è terzietà
Una vittoria sui miscredenti…