Decreto ammazza risarcimenti Mozione. On. Boccuzzi.

ATTO CAMERA



MOZIONE  1/00020

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura : 17
Seduta di annuncio : 9 del 16/04/2013

Firmatari:

Primo firmatario : BOCCUZZI ANTONIO
Gruppo : PARTITO DEMOCRATICO
Data firma : 16/04/2013
BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
RACITI FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
D’ATTORRE ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
BIONDELLI FRANCA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
D’OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
MATTIELLO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2013
Atto CameraMozione 1-00020

presentato da

BOCCUZZI Antonio

testo di

Martedì 16 aprile 2013, seduta n. 9

La Camera,
premesso che:
è stato presentato dal Ministro della salute lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, datato marzo 2013 ed avente per oggetto il regolamento recante le tabelle delle menomazioni all’integrità psicofisica ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private);
fermo restando che, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, spetterebbe al Parlamento la determinazione dei criteri e dei valori per la liquidazione dei danni alla persona attesa la rilevanza costituzionale del bene salute e, quindi, della tutela risarcitoria di questo, sta di fatto che l’articolo 355, comma 2, del codice delle assicurazioni private, stabiliva in 24 mesi il periodo di tempo entro il quale provvedere all’emanazione delle disposizioni di attuazione;
il ritardo maturato dal Governo nella predisposizione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica a partire da 1o gennaio 2009 denota la scarsa attenzione prestata al tema in questione e alle sue ricadute sociali ed economiche;
ad ogni modo, nel frattempo il problema relativo all’adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale dei risarcimenti delle menomazioni all’integrità psicofisica, comprese tra dieci e cento punti, e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, è stato risolto dalla Corte di cassazione, che ha stabilito che i parametri per la liquidazione del danno non patrimoniale vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ. sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272); con ordinanza del 4 gennaio 2013, n. 134, la sez. VI della Corte di cassazione ha ribadito questo orientamento; sicché non si pone alcuna ragione, in termini di prevedibilità dei risarcimenti, per la tardiva emanazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica;
peraltro lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, presentato dal Ministro della salute nel mese di marzo 2013, purtroppo modifica al ribasso i valori risarcitori, che risultano così fortemente inferiori ai valori contenuti nelle tabelle del tribunale di Milano; la conseguenza più immediata del regolamento in esame è sostanziale dimezzamento dei risarcimenti del danno alla persona per sinistro stradale, che subirebbero un calo dal 40 per cento al 50 per cento;
un giovane di 35 anni, il quale subisca un danno biologico del 50 per cento (perdita totale dell’avambraccio o totale di una mano), sarebbe oggi risarcito, come previsto dalle tabelle milanesi, con un ammontare che va da un minino di 384 mila euro fino ad un massimo (indicativo) di 480 mila euro (compresa la personalizzazione); con le nuove tabelle il risarcimento sarebbe di 222 mila euro, quindi risulterebbe più che dimezzato e costringerebbe la vittima ad affrontare un lungo e incerto contenzioso per tentare di ottenere un maggiore importo;
una persona di 70 anni, la quale riporti un danno biologico del 70 per cento (amputazione bilaterale di coscia a qualsiasi livello, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace), sarebbe oggi risarcito dalle tabelle milanesi con un ammontare che va da un minimo di 517 mila euro fino a un massimo (sempre indicativo) di 646 mila euro; con le nuove tabelle il risarcimento ammonterebbe a 303mila euro, con il serio rischio che una persona anziana che ha subito un danno gravissimo non riesca a vedere la fine di un eventuale giudizio per ottenere un ristoro più dignitoso;
più in generale deve evidenziarsi come la svalutazione del danno alla persona, che deriverebbe dall’emanazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, risulti confermata dalla combinazione dei seguenti fattori: a) valore base del danno biologico significativamente più basso, nelle tabelle proposte dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica, rispetto ai valori ritenuti equi dalla Corte di Cassazione; b) inclusione, da parte della proposta governativa, della liquidazione dei pregiudizi morali e esistenziali entro la personalizzazione del danno biologico, che limitata dall’articolo 138 cod. Ass. Priv. nella misura massima e di dubbia costituzionalità del 30 per cento (nelle tabelle milanesi la misura massima, per le lesioni superiori al 34 per cento di invalidità permanente è del 75 per cento, dunque con uno scarto del 45 per cento che si somma allo scarto già sussistente; tra i valori di base per il danno biologico; nei casi più gravi si perverrebbe ad oltre il 50 per cento di potenziale diminuzione dei risarcimenti);
tale svalutazione delle liquidazioni del danno alla persona sembra ai firmatari del presente atto di indirizzo configurarsi come un’ingiustificata ed irrazionale discriminazione (in violazione degli articoli 2, 3 e 32 Cost.) tra, da un lato, le vittime di sinistri stradali e, dall’altro lato, i danneggiati da ogni altro tipo di incidente (per esempio: danni da anomalie stradali; infortuni sul lavoro; incidenti sportivi), questi ultimi assoggettati dalla Corte di Cassazione alle tabelle milanesi;
inoltre, al comma 6 dell’articolo 1 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica si prevede l’applicazione retroattiva dei nuovi parametri anche ai giudizi in corso; sennonché questa disposizione si pone in manifesto e insanabile contrasto con il codice delle assicurazioni private che non aveva previsto tale retroattività, in piena conformità al principio generale dell’irretroattività della legge sancito dall’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cfr. del resto già Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048); la disposizione proposta dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica violerebbe gli articoli 76 e 77, primo comma, Cost. e l’articolo 11 delle preleggi, con la conseguenza che essa non sarebbe neppure tale da produrre le certezze auspicate, bensì, all’opposto, una stagione di contrasti giurisprudenziali e di rimessioni alla Corte costituzionale; aggiungasi che tale comma dello schema di decreto del Presidente della Repubblica violerebbe anche le indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle pronunce del 6 ottobre 2005 Draon c. Francia e Maurice c. Francia, che espressamente hanno sancito l’irretroattività delle disposizioni che limitino il risarcimento dei danni alla persona per violazione dell’articolo 1 del protocollo 1 della convenzione;
s’aggiunga infine che il provvedimento potrebbe, per di più, determinare un significativo aggravio per le casse dello Stato dal momento che l’Inail, che oggi anticipa ai danneggiati il risarcimento per gli incidenti stradali lungo il tragitto verso il luogo di lavoro, si ritroverebbe a rice- vere dalle assicurazioni meno di quanto già corrisposto in base alle proprie tabelle,

impegna il Governo:

a ritirare lo schema di regolamento recante la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica di cui in premessa;
ad adottare un provvedimento volto a definire una tabella unica nazionale che utilizzi come criteri di riferimento i valori previsti dalle tabelle del tribunale di Milano.
(1-00020) «Boccuzzi, Bargero, Raciti, Bobba, Carra, Villecco Calipari, Madia, Gribaudo, Rotta,Capozzolo, Bonomo, Zappulla, D’Attorre, Berretta, Benamati, Biondelli, D’ottavio, Mattiello».

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