FAX a Napolitano. Inondare la Presidenza della Repubblica di carta. Tanta carta.

Le iniziative per contrastare l’entrata in vigore del decreto taglia-risarcimenti proliferano e questo è un bene. Ricevo dall’amico Marco Bona una Lettera_al_Presidente_della_Repubblica che suggerisco di inviare via fax (a firma personale) oltre ai comunicati dell’Associazione Familiari Vittime della Strada. Oggi non c’è stato Consiglio dei Ministri e quindi abbiamo domani e, forse, dopodomani per tempestare i fax del quirinale di comunicati.

Il numero di fax è 06.46993125.

Abbiamo peraltro ricevuto la bozza del decreto  sulla base del quale tra poco pubblicheremo il prossimo comunicato dell’Associazione Familiari Vittime della Strada.

Chi ha a cuore la parte fondante del nostro mestiere  scaldi il fax e si metta al lavoro!.

Mobilitatevi e siate uniti in una protesta giusta!

Stefano Mannacio

Ricordate di partecipare il 19 APRILE ALLA RIUNIONE SOCI CUPSIT A BOLOGNA Sarà una giornata di mobilitazione per tessere le fila di un quadro pesantemente involutivo e cominciare a giocare all’attacco!

2 Commenti

  1. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    Non è la prima volta, quasi sempre abbiamo avuti ottimi risultati, perchè no, perchè non dovrebbe esser così?

    Mittente: Ecc.mo Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano Palazzo del Quirinale, 00187 ROMA fax 06-46993125

    Città di , 3 aprile 2013.
    OGGETTO: PETIZIONE CONTRO L’EMANAZIONE DEL D.P.R., AVENTE AD OGGETTO IL REGOLAMENTO RECANTE LE TABELLE DELLE MENOMAZIONI ALL’INTEGRITA’ PSICOFISICA AI SENSI DEGLI ARTT. 138 E 139 COD. ASS. PRIV. (SINISTRI STRADALI E RESPONSABILITA’ MEDICA), SECONDO LO SCHEMA PROPOSTO DAL GOVERNO NEL MARZO 2013.
    Illustrissimo Presidente della Repubblica,
    Si domanda con la presente di non procedere all’emanazione del D.P.R. in oggetto per le seguenti ragioni:
    1. per tutti i casi di lesioni personali di non lieve entità (comprese le menomazioni gravissime) i criteri proposti dal Governo comporterebbero una significativa e grave svalutazione dei danni non patrimoniali subiti dalle vittime di sinistri stradali e di responsabilità medica; in particolare, si preannunciano gravi diminuzioni della tutela risarcitoria dei cittadini rispetto ai parametri di cui alle “tabelle milanesi” condivise dalla Cassazione quali criteri da applicarsi a livello nazionale da parte dei giudici; tale svalutazione discende dalla combinazione dei seguenti fattori: a) valore base del danno biologico significativamente più basso rispetto ai valori ritenuti equi dalla Cassazione; b) inclusione, da parte del Governo, della liquidazione dei pregiudizi morali e esistenziali entro la personalizzazione del danno biologico, che è limitata dall’art. 138 Cod. Ass. Priv. nella misura massima del 30% (nelle tabelle milanesi la misura massima, per le lesioni superiori al 34% di invalidità permanente è del 75%, dunque con uno scarto del 45% che si somma allo scarto già sussistente tra i valori di base per il danno biologico; nei casi più gravi si perverebbe ad oltre il 50% di potenziale diminuzione dei risarcimenti);
    2. tale svalutazione darebbe luogo ad un’ingiustificata ed irrazionale discriminazione (in violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.) tra le vitttime di sinistri stradali e medici da un lato e dall’altro lato i danneggiati da ogni altro tipo di incidente (per esempio: danni da anomalie stradali; infortuni sul lavoro; incidenti sportivi, ecc.), questi ultimi assoggettati alle tabelle milanesi;
    3. il Governo è arrivato a definire il danno morale come “eventuale” (sic!), quando invece è notorio, in primo luogo a livello medico-legale, come alle menomazioni della salute si associno sempre l’offesa morale e la lesione della dignità personale;
    4. al comma 6 dell’art. 1 dello schema di d.P.R. si prevede, in esclusivo favore delle compagnie assicuratrici, l’applicazione retroattiva dei nuovi parametri anche ai giudizi in corso (!); sennonché questa grave disposizione, come epppure fu evidenziato al Governo nel luglio 2012 (e questo non ha illustrato all’Ecc.mo Presidente nella documentazione allegata allo schema proposto), si pone in manifesto e insanabile contrasto con il Codice delle Assicurazioni Private e con la legge delega che non avevano previsto e non prevedono tale retroattività, ciò in piena conformità al principio generale dell’irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (cfr. del resto già Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048); la penalizzante disposizione proposta dal Governo viola manifestamente gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e l’art. 11 preleggi, con la conseguenza che essa non sarebbe neppure tale da produrre le certezze auspicate, bensì, all’opposto, una stagione di contrasti giurisprudenziali e di rimessioni alla Corte costituzionale; aggiungasi che tale comma dello schema di d.P.R. viola anche le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nelle pronunce del 6 ottobre 2005 Draon c. Francia e Maurice c. Francia, che espressamente ha sancito l’irretroattività delle disposizioni che limitino il risarcimento dei danni alla persona per violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione;
    5. si contesta ad ogni modo la illegittimità costituzionale ex artt. 76 e 77, comma 1, Cost. dell’attuazione delle deleghe legislative previste dall’art. 138 Cod. Ass. Priv. relativamente alla perdisposizione delle tabelle, atteso che è ampiamente decorso il termine generale di ventiquattro mesi, decorrente dall’1 gennaio 2006, fissato dal predetto Codice per la promulgazione, da parte del Governo, delle disposizioni di attuazione (art. 335, comma 2, Cod. Ass. Priv.), dovendosi soprattutto evidenziare che l’art. 76 Cost. sancisce che l’esercizio della funzione legislativa può essere delegato all’Esecutivo soltanto “per tempo limitato” (per l’appunto individuato dal Cod. Ass. Priv. in ventiquattro mesi): in altri termini, è dall’1 gennaio 2009 che il Governo è decaduto dal potere di promuovere il d.P.R. qui contestato;
    6. peraltro, occorrerà considerare l’incostituzionalità, ex artt. 76 e 77 Cost., dell’art. 138 Cod. Ass. Priv., laddove prevede il limite massimo alla personalizzazione del danno biologico del 30%, limite introdotto dal Governo del 2005 in manifesta violazione della legge delega (che non lo prevedeva!), senza neppure averlo previsto nello schema di decreto legislativo che fu sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato e del Parlamento (l’Esecutivo inserì tale vessatoria e incostituzionale limitazione a suo totale piacimento e fuori da qualsivoglia delega!);
    7. va pure evidenziato come alla redazione delle tabelle medico-legali parteciparono in via pressoché esclusiva consulenti “centrali” e “fiduciari” di assicurazioni, nonché rappresentanti di imprese assicuratrici non dotati di alcuna competenza medico-legale; queste, peraltro, sono in contrasto con le tabelle medico-legali di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000 che eppure riguardano la valutazione dello stesso danno biologico;
    8. nel suo complesso il d.P.R., qualora emanato, verrebbe a violare e seriamente compromettere il diritto al risarcimento integrale del danno, ricordandosi quanto statuito dalla Consulta (Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184): “Quand’anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell’ordinamento, d’un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria […] va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. […] La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro dell’effettività della predetta dichiarazione costituzionale. […] Dalla correlazione tra l’art. 32 Cost. e l’art. 2043 c.c., è posta, dunque, una norma che, per volontà della Costituzione, non può limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico”;
    9. inoltre, laddove si emanasse il d.P.R., verrebbe disattesa la volontà del Parlamento che il 26 ottobre 2011, con la mozione Pisicchio (approvata con 428 voti a favore e 6 contrari) aveva dato la indicazione chiara di utilizzare quale parametro di riferimento nazionale per il risarcimento del danno alla persona la tabella del Tribunale di Milano (aggiornata proprio nel marzo 2013);
    10. va altresì ricordato il contenuto del messaggio ex art.74 Cost. con il quale il Presidente della Repubblica il 28 febbraio 1992 rinviò alle Camere la legge che, in materia di assicurazione obbligatoria r.c.a., gli era stata sottoposta per la firma: “La legge … stabilisce che i criteri per il risarcimento dei danni siano determinati con decreto del Ministro dell’industria, sentito l’ISVAP e le competenti Commissioni parlamentari. Innanzitutto non può non sorprendere che il Parlamento abdichi alla formulazione positiva di criteri di liquidazione dei danni, riservandosi unicamente un limitato spazio consultivo, nei confronti di un Ministro di settore. Il risarcimento del danno rappresenta il risvolto patrimoniale di diritti fondamentali, quali il diritto alla vita e il diritto alla salute. E’ proprio nella tutela efficace di diritti di tal fatta che continuano a trovare il loro maggior significato di garanzia di cittadini istituti costituzionali quali la riserva di legge o principi generali, certo costituzionalizzati, quali quello di legalità sostanziale, basilari dello Stato di diritto. Non sembra, dunque, che la legge del Parlamento, soprattutto in materia di tale rilievo costituzionale, possa prescindere dall’offrire agli organi di governo quantomeno i principi della loro attività di settore, normativa o amministrativa, perché questa sia legale e possa essere apprezzata dagli organi giurisdizionali in sede di contenzioso amministrativo o ordinario”;
    11. è chiaro da tutte queste indicazioni che l’emanazione del d.P.R. qui contestato, svilendo il risarcimento del danno alla persona e palesando gravi profili di incostituzionalità, nonché stimolando intrepretazioni dottronali e giurisprudenziali protese a aggirarlo, inciderà negativamente sul contenzioso in corso e futuro, generando così gravi incertezze tra danneggiati, magistrati, avvocati e imprese assicuratrici, ciò in un momento storico che annovera una crisi senza precedenti della Giustizia civile tale già da penalizzare le stesse vittime;
    12. tutti questi rilievi non sono stati minimamente considerati dal Consiglio di Stato, chiamato a esprimere il proprio giudizio nel 2011 su un diverso schema di D.P.R.;
    13. infine, non valga a giustificare l’emanazione del provvedimento in oggetto l’unica vera giustificazione addotta dal Governo, e cioè che grazie a queste tabelle le imprese assicuratrici provvedereanno a diminuire i premi delle polizze: infatti, nonostante il particolare favor del legislatore dell’ultimo decennio, si è assistito costantemente all’incremento delle polizze; deve peraltro rilevarsi come assicurati e danneggiati non siano soggetti tra loro sovrapponibili e come l’emamando d.P.R., in seguito alla conversione in legge del decreto-legge n. 189/2012 (altro attentato alla Costituzione), riguardi anche le vittime di sinistri medici in alcun modo interessate dalla questione dei premi delle polizze r.c.a.
    Per tutte queste ragioni si domanda alla Vostra Signoria Illustrissima di non acconsentire all’emanazione del d.P.R., illegittimo nella forma e vessatorio ed ingiusto nella sostanza, svalutando la tutela risarcitoria di diritti fondamentali protetti dalla nostra Costituzione.
    Firma

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  2. Daniele

    Un’altro regalo ai già gonfi bilanci delle Assicurazioni.
    Vergogna!!!!!!

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