La legge 31 dicembre 2012 n. 247
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
Appunti sintetici sull’art. 2 comma 6
ART. 2 Comma 6
Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale ove connessa all’attività giurisdizionale è di competenza, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, degli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.
L’interpretazione corretta di tale formulato è che non vi e’ esclusiva per gli avvocati perché ricorda la seguente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite nella quale vi è un esplicito significato di connessione all’attività’ giurisdizionale: “la prestazione d’opera intellettuale nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, e, comunque, in diretta collaborazione con il Giudice nell’ambito del processo, onde, al di fuori di tali limiti, l’attività d’assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali” (Cass. civ. Sez. Unite, 3 dicembre 2008, n. 28658).
Se le parole hanno un senso la parola, “competenza” non significa, quindi, “riserva”. Compete certamente dell’avvocato, oggi come ieri, la consulenza legale e attività stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale su possibili cause, azioni giudiziarie, strategie processuali da intraprendere per la tutela di un diritto.
In primo luogo deve evidenziarsi la differenza corrente, a livello terminologico, tra il comma 6 (che stabilisce la “competenza” degli avvocati relativamente alla consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, senza peraltro associare l’aggettivo “esclusiva”) ed il comma 5, ove invece le attività giudiziali sono qualificate come “esclusive” dell’avvocato (cfr. Marco Bona).
Al contrario, per patrocinatori stragiudiziali/esperti di infortunistica stradale l’attività di composizione bonaria di un sinistro è per eccellenza svincolata e non connessa ad attività giudiziali.
Non è compito di un patrocinatore valutare se introdurre un giudizio oppure no. Oggi, come ieri, il suo compito è evitare che ciò accada e, per questo motivo, la sua attività è finalizzata ad avvicinare il più possibile un’equa ipotesi di risarcimento al rispetto dei termini di legge.
Nel Codice delle Assicurazioni, per esempio, è prevista una tempistica per il risarcimento danni (30 giorni per danni materiali in presenza di modulo di constatazione amichevole a firma congiunta, sessanta giorni in assenza, novanta giorni in presenza di lesioni) che, sin dalle sue prime formulazioni risalenti al 1969, venne motivata dalla finalità di evitare il contenzioso. Il ragionamento vale a maggior ragione per l’assistenza nelle polizze infortuni che hanno clausole di arbitrato irrituale.
Una interpretazione estensiva della competenza andrebbe quindi ben oltre il ragionevole perché anche nel confronto con il diritto europeo l’attività stragiudiziale e la consulenza legale non sono attività esclusive dell’avvocato (Direttiva c.d. “servizi” 123/2006/CE).
La conseguenza sarebbe di rendere la restrizione sproporzionata impedendo lo svolgimento di attività professionali consolidatesi sul mercato e riconosciute dalla giurisprudenza (patrocinatori, assistenza agli immigrati, esperti di infortunistica stradale, giuristi d’impresa indipendenti) che offrono servizi rivolti a fasce di clientela che, probabilmente, non si rivolgerebbero mai agli avvocati e che quindi si potrebbero ritrovare semplicemente prive di tutela.
Vi è inoltre da aggiungere che l’attività dei patrocinatori stragiudiziali, anche in termini di definizione dei compensi, è stata ampiamente riconosciuta da numerose sentenze di merito tra le quali citiamo quella della Cassazione, a Sezioni Unite, nella quale si afferma che “Anche le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell’illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.). Ed è palese che, qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale, e non ad una agenzia di infortunistica, la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle effettivamente sostenute”. (Cass. civ. Sez. Unite, 3 dicembre 2008, n. 26973).
Tale principio è stato confermato da un’altra Sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., 21 gennaio 2010, n. 997) che citiamo ad adiuvandum perché opera una azione ricognitiva sulla giurisprudenza prevalente utilizzando, nel suo argomentare, la natura normativa delle richiamate massime a Sezioni Unite.
Inoltre, anche al di fuori della professione di patrocinatore stragiudiziale, citiamo la Sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ.,11 giugno 2010, n. 14085) dove si statuisce che “al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l’assistenza in giudizio, cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione”.
Ciò premesso, qualsiasi interpretazione estensiva della competenza degli avvocati in merito all’attività stragiudiziale e di consulenza legale non potrebbe che essere il viatico per azioni nelle opportune sedi, in Italia come in Europa.
Stefano Mannacio
Presidente CUPSIT
Si ringrazia l’avv. Carlo Recchia per il contributo di idee e spunti critici.
Fa piacere finalmente leggere che anche il Presidente del CUPSIT ritiene e pertanto comunica, come già da tempo avevo comunicato a tutti gli associati ANEIS, che la versione finale della legge di riforma della professione forense è migliorativa rispetto al testo approvato originariamente dal Senato e consentirà ai patrocinatori stragiudiziali di continuare ad operare, cosi come da sempre (è del 1964 la prima sentenza nota come sentenza Tossani) ha sentenziato la Cassazione, pronunciandosi anche recentemente con la sentenza 997/2010 (che riguardava un caso da me trattato).
Possiamo essere tutti abbastanza sollevati, dunque, dalle interpretazioni favorevoli di ANEIS e CUPSIT, ma anche e soprattutto di quelle che altri noti commentatori del diritto stanno dando dell’art.2 co 6° della legge forense: Visto che la nostra attività non è ancora giunta al capolinea, spero che in un prossimo futuro le forze delle nostre Associazioni possano unirsi, quantomeno ideologicamente, a sicuro vantaggio di tutta la categoria dei patrocinatori stragiudiziali.
Luigi Cipriano
Presidente A.N.E.I.S.
Grazie Stefano, ottimo articolo che ridà vigore e speranza a tutta la categoria.
Detto questo, vietato abbassare la guardia….
Concordo con quanto auspicato dal Presidente Luigi Cipriano. L’unione fa la forza.
Se é rimasto come prima, tanto casino per niente?.
Mi sembra che sfugga qualcosa.
Cara Rita, il tuo nulla per noi e qualcosa di più….
sicuramente non hai potuto constatare di persona come sono cambiati i risarcimenti negli ultimi 10 anni.
Quanto è stato fatto fino ad ora per poter mantenere un lavoro ed una professione, per vedere riconosciuti i diritti dei danneggiati, me compreso in quanto vittima di incidente e di furbizie da parte di un’assicurazione, per formare un gruppo di persone in grado di rappresentaci e difenderci difronte allo strapotere delle compagnie e dello stato, per lottare contro le nuove tabelle sulle macro..e tanto altro ancora….che non sto qui a raccontarti…….
Quindi penso che sia tu come prossima “esperta di infortunistica stradale o patrocinatrice stragiudiziale” insieme a tutti gli altri patrocinatori fantasma ( quelli che non sanno cosa voglia dire farsi un corso di aggiornamento, o che cosa sia la riforma forense o che non si siano mai interessati alla propria professione, oggi, possano dire un GRAZIE di cuore a chi come il presidente Cipriano dell’Aneis ed il Cupsit con il suo Presidente Mannacio abbiano fatto sino ad oggi.
Non prenderla come una critica, ma se guardi la nostra realtà, cioè la nostra isola, potrai notare che su una sessantina di studi di infortunistica stradale solo 4 0 5..me compreso…sono in linea con i nostri codici etici o abbiano preso la certificazione.
Spero di vedere sempre più patrocinatori all’interno delle nostre associazioni con l’intento di essere uniti e combattivi…
AJO’
Ben lieto di vedere A.N.E.I.S. e C.U.P.S.I.T. lottare, come è doveroso per entrambe le Associazioni, per la nostra Categoria.
Mi associo fortemente agli ottimi propositi del Presidente Cipriano, condividendo altresì quanto qui descritto dal Presidente Mannacio.
La diversità è ricchezza, la stima è dovuta e la Professionalità è dimostrabile sempre e solo con i fatti.