IL DDL PROFESSIONI CERCA LA DELIBERANTE SOLE 24 ORE
REPUBBLICA Professioni non regolamentate, commercialisti e psicologi all’attacco
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato. Osserva che le modifiche, di portata limitata, riguardano gli articoli 1, 4 e 5 dell’articolato. Fa notare che, in particolare, la modifica più rilevante, dal punto di vista normativo, riguarda il comma 3 dell’articolo 1 che reca l’oggetto, le definizioni e le modalità di esercizio delle professioni non organizzate. Il testo approvato dal Senato prevede che chiunque svolga una delle professioni non organizzate, come individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Aggiunge che al comma 5 del medesimo articolo è stato soppresso il secondo periodo del testo approvato dalla Camera, che prevedeva, nell’ipotesi di lavoro dipendente, che i contratti di lavoro collettivi e individuali contenessero apposite garanzie per assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista, nonché l’assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. All’articolo 4 è stato introdotto un comma 3 che prevede che le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione professionale.
Sottolinea, infine, che all’articolo 5 (recante i contenuti degli elementi informativi dei quali le associazioni professionali devono assicurare la conoscibilità), al comma 1, lettera e), è stata soppressa, in riferimento all’obbligo dell’aggiornamento professionale, la parola «eventuale» rendendo in tal modo più vincolante la disposizione.
In considerazione dell’esiguità delle modifiche apportate e della sostanziale condivisione dell’impianto della proposta di legge, ed anche in relazione al poco tempo che rimane prima della conclusione della legislatura, quale relatore riterrebbePag. 77opportuno non apportare ulteriori modifiche al testo e procedere rapidamente alla sua approvazione al fine di poter inviare il provvedimento alle Commissioni competenti per il parere, e poter poi, ove la Presidenza verifichi che ne sussistano le condizioni, trasferire il provvedimento in sede legislativa.
Manuela DAL LAGO, presidente, chiede ai colleghi se intendano intervenire nel dibattito preliminare e anche esprimere il loro avviso circa il possibile trasferimento in sede legislativa. Per quanto riguarda la Lega nord, dichiara altresì di condividere la richiesta.
Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara la disponibilità a richiedere il trasferimento in sede legislativa.
Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), dichiara l’assenso a nome del proprio gruppo.
Enzo RAISI (FLpTP), concorda sul trasferimento in sede legislativa a nome del proprio gruppo.
Manuela DAL LAGO, presidente, dichiara concluso il dibattito preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
C. 5584, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Manuela DAL LAGO (LNP), presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, composto da cinque articoli, con l’obiettivo di aggiornare la legge, risalente al lontano 1966, relativa al settore della pelle, della pelliccia e del cuoio, al fine di tutelare al meglio l’industria nazionale conciaria, che rappresenta un’eccellenza del tessuto produttivo italiano, ed i consumatori.
L’articolo 1 contiene una definizione precisa dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia», riservandoli a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali. Il comma 4 affida ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle specifiche tecniche dei prodotti rigenerati da fibre di cuoio e di quelli realizzati mediante un processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, pezzetti o polveri e poi trasformati, per i quali è fatto divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».
L’articolo 2 prevede l’obbligo del rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente per i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle pelli da parte di imprese specializzate secondo determinati modelli di lavorazione opportunamente certificati da enti all’uopo accreditati. Il comma 3 del medesimo articolo, infine, offre la possibilità alle associazioni di consumatori, produttori e lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale di riunirsi in consorzi, allo scopo di garantire l’origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.
L’articolo 3 pone il divieto assoluto di mettere in commercio con i termini di «cuoio», «pelle», «pelliccia», loro derivati e simili prodotti diversi da quelli indicati all’articolo 1. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri e che utilizzano i termini italiani di «cuoio», «pelle» e «pelliccia» devono essere etichettati con l’indicazione dello Stato di provenienza.Pag. 78
L’articolo 4 prevede sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro per chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge, disponendo altresì il sequestro amministrativo della merce. L’articolo 5, infine, abroga la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, in materia di uso dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e reca la clausola di neutralità finanziaria.
Quale relatore del provvedimento, ne auspica una celere approvazione senza l’introduzione di modifiche, cosa che consentirebbe di approvare una nuova normativa del settore molto richiesta dal mondo della produzione. Se la Commissione fosse d’accordo, e previa verifica dell’esistenza dei relativi presupposti, si potrebbe richiedere il trasferimento del progetto in esame in sede legislativa.
Chiede quindi se qualche collega intenda intervenire nel dibattito preliminare e se i rappresentanti dei gruppi vogliano esprimere il loro avviso sull’eventuale trasferimento in sede legislativa.
Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara la disponibilità a richiedere il trasferimento in sede legislativa.
Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), dichiara l’assenso a nome del proprio gruppo.
Enzo RAISI (FLpTP), concorda sul trasferimento in sede legislativa a nome del proprio gruppo.
Ignazio ABRIGNANI (PdL), condivide, a nome del proprio gruppo, l’ipotesi di richiedere la sede legislativa.
Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, dichiara quindi concluso l’esame preliminare e ricorda ai colleghi che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 19 della giornata odierna.
La seduta termina alle 13.45.
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Pag. 130
SEDE REFERENTE
Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.
La seduta comincia alle 14.
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.
Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento, che sono in distribuzione (vedi allegato 1), riferiti agli articoli 1, 2 e 4. Chiede quindi al relatore e al rappresentante del Governo il parere sugli emendamenti presentati all’articolo 1.
Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore, invita al ritiro degli emendamenti Borghesi 1.1 e Formisano 1.2, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 1.1 e Formisano 1.2.
Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore, invita al ritiro dell’emendamento Cimadoro 2.1, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.
La Commissione respinge l’emendamento Cimadoro 2.1.
Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore, invita al ritiro dell’emendamento Cimadoro 4.1, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.
La Commissione respinge l’emendamento Cimadoro 4.1.
Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede alla Presidenza se la maggioranza dei quattro quinti prevista dall’articolo 92 comma 6, del regolamento, per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame sia stata raggiunta.
Maria Grazia SILIQUINI (PT) si associa alla richiesta dell’onorevole Fava.
Pag. 131
Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI preannuncia l’assenso del Governo al trasferimento della proposta di legge in esame in sede legislativa.
Manuela DAL LAGO, presidente, dichiara quindi concluso l’esame degli emendamenti. Comunica quindi che il testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l’espressione del prescritto parere. La Presidenza si riserva di verificare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 92, comma 6, del regolamento, per il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.
Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
PARERI COMMISSIONI A.C. 1934-B
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (I)
28 Novembre 2012
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata
dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.
Isabella BERTOLINI, presidente, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il
provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
ALLEGATO 3
Disposizioni in materia di professioni non organizzate (C. 1934-2077-3131-3488-3917/B
approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
esaminato il testo della proposta di legge C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un
testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di
professioni non organizzate»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia
«professioni», che l’articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente
tra lo Stato e le regioni;
preso atto delle modifiche intervenute nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
COMMISSIONE GIUSTIZIA (II)
29 Novembre 2012
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934 ed abb./B Froner, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato il 28 novembre 2012.
Roberto RAO (UdCpTP), relatore, dichiara di aver approfondito le questioni sollevate ieri dagli
onorevoli Siliquini e Contento, pervenendo alla conclusione che per quanto siano meritevoli di
attenzioni le preoccupazioni in base alle quali sono state evidenziate, non sembrano essere del tutto
fondate. Per tale motivo propone di esprimere parere favorevole.
Manlio CONTENTO (PdL) ribadisce, a titolo personale, tutte le perplessità espresse ieri sul
provvedimento, ritenendo del tutto irrazionale voler regolamentare per legge delle professioni la cui
caratteristica dovrebbe essere proprio l’assenza di una disciplina imposta per legge. Tali professioni
dovrebbero eventualmente essere autoregolamentate. Per tale ragione voterà contro la proposta di
parere del relatore.
Carlo MONAI (IdV) preannuncia il voto contrario alla proposta di parere. Ritiene che le norme
introdotte dal Senato, come ad esempio il nuovo comma 3 dell’articolo 1, siano confuse, ambigue e
sotto molto aspetti irrazionali.
Maria Grazia SILIQUINI (PT), dopo aver sottolineato che sarebbe stato opportuno votare la
proposta di parere la prossima settimana per consentire alla Commissioni di rendersi conto di tutte
le incongruenze contenute nelle disposizioni introdotte dal Senato, osserva come il provvedimento
approvato dalla Camera, del quale non ne condivideva la ratio, sia stato ulteriormente peggiorato
dal Senato, in quanto continua ad operare una sorta di parificazione tra le professioni intellettuali e
le cosiddette professioni non regolamentate, senza prevedere per quest’ultime tutte quelle garanzie
che invece sono fornite al cliente per quanto attiene alle prime. Si sofferma quindi su tutte queste
forme di tutela e garanzia, come ad esempio la previsione di un esame di Stato e le regole
deontologiche, per evidenziare l’esigenza di evitare qualsiasi parificazione tra professioni che
operano nel medesimo campo, ma che sono ora riconducibili alle professioni intellettuali ovvero a
quelle non regolamentate. Dichiara pertanto il proprio voto contrario alla proposta di parere
favorevole del relatore.
Donatella FERRANTI (PD) dichiara di votare a favore della proposta di parere del relatore in
quanto ritiene, così come si è fatto per altri provvedimenti, che non sia opportuno modificare un
testo esaminato in terza lettura, del quale si condivide comunque la ratio.
Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole
del relatore.
COMMISSIONE BILANCIO (V)
29 Novembre 2012
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934 e abb. – B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il
provvedimento in esame, approvato in seconda lettura dal Senato, reca disposizioni in materia di
professioni non organizzate. Rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, tra le
modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento segnala, tra l’altro, l’obbligo, per chiunque
svolga una delle professioni disciplinate dal provvedimento in esame, di fare riferimento alla
disciplina del provvedimento medesimo, nonché la possibilità per le singole associazioni
professionali di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di
valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale, con oneri a carico
delle associazioni medesime. Non essendo stata modificata la clausola di neutralità finanziaria
recata dall’articolo 11, non formula osservazioni in merito.
Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull’ulteriore corso del
provvedimento.
Pag. 50
Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di esprimere parere favorevole sul testo in esame.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
COMMISSIONE LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)
28 Novembre 2012
La seduta comincia alle 15.05.
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Guido BONINO (LNP), relatore, osserva che la XI Commissione è chiamata a esprimere il
parere, per quanto di competenza, sulla proposta di legge in esame, già approvata dalla Camera e
modificata dal Senato, che intende favorire una disciplina associativa delle professioni non
organizzate in ordini o collegi, realizzando un sistema di regole in grado di garantire un doppio
livello di tutela, a vantaggio sia delle professioni sia dei consumatori. Fa notare, in proposito, che la
sollecita espressione del parere è diretta ad assicurare a questo provvedimento un percorso
accelerato, che sia in grado di portare a compimento un progetto di legge atteso dalle categorie
interessate. Ricorda, infatti, che esso nasce dall’esigenza di individuare una minima forma di tutela
organizzativa in favore di coloro che esercitano professioni basate su una attività economica volta
alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale o, comunque, con il suo concorso (con esclusione delle attività
riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi e dei mestieri artigianali, commerciali e di
pubblico esercizio, disciplinati da specifiche normative). In particolare, osserva che il progetto di
legge apre la strada alla possibilità – per gli esercenti tali attività – di costituire associazioni a
carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e diffondere tra
essi il rispetto di regole deontologiche comuni.
Rileva, quindi, che il testo licenziato dal Senato, oggi nuovamente all’esame della XI
Commissione in sede consultiva, contiene alcune circoscritte novità, limitatamente alle quali la
Camera dei deputati è chiamata a concentrare la sua attenzione, a norma dell’articolo 70, comma 2,
del Regolamento, che impone di circoscrivere l’esame in seconda lettura alle sole modifiche
apportate al testo dall’altro ramo del Parlamento. Nello specifico, evidenzia che l’unica modifica di
rilievo che interessa le parti di competenza della XI Commissione è costituita dall’inserimento di un
nuovo comma 3 all’articolo 4, che dispone che le singole associazioni professionali possono
promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio
dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, precisando che ai suddetti comitati
partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Per tali ragioni, preso atto dei limitati profili di competenza della XI Commissione, propone di
esprimere un parere favorevole sul progetto di legge in esame.
Giulio SANTAGATA (PD), pur sottolineando che il suo gruppo non intende ostacolare la
rapida conclusione dell’iter di Pag. 148esame del provvedimento, ritiene che non sia possibile
ignorare taluni palesi e insidiosi elementi di criticità introdotti nel testo a seguito delle modifiche
apportate dal Senato, che hanno alterato, in parte, lo spirito originario del provvedimento. Fa notare,
infatti, che il testo licenziato dal Senato, nonostante abbia mantenuto un impianto normativo
sostanzialmente positivo, contiene anche misure discutibili – sulle quali, peraltro, la Camera non
potrà più pronunciarsi, se vuole che il provvedimento sia definitivamente approvato – in tema di
ordini e collegi: in particolare, l’aver voluto prevedere che sia garantito, e non diffuso, il rispetto
delle regole deontologiche e l’aver accentuato la tendenza a introdurre un regime «ordinistico»
comportano conseguenze restrittive per gli stessi lavoratori interessati, che perderebbero quelle
forme di libertà derivanti dalla mancata iscrizione ad un ordine professionale. Pur comprendendo,
dunque, che una legge di regolamentazione serve proprio per dare un minimo di base comune alla
quantità infinita di nuovi lavori e professioni che non sono «ingabbiati» in ordini, contesta il fatto
che la soluzione proposta dal Senato rispetto a questa esigenza appaia proprio quella di realizzare
nuovi ordini professionali.
In conclusione, ribadendo che le parti positive del provvedimento restano comunque numerose,
preannuncia che il suo gruppo non si opporrà all’espressione di un parere favorevole, pur
auspicando per il futuro il ripristino di una logica più coerente con le finalità dell’intervento
normativo originario.
Giuliano CAZZOLA, presidente, condividendo le considerazioni svolte dal deputato Santagata,
rileva comunque che le modifiche introdotte dal Senato incidono solo in minima parte sulle materie
di competenza della Commissione. Ricorda, peraltro, che in origine la XI Commissione aveva
tentato anche di intervenire sui profili previdenziali che interessano le categorie coinvolte dal
progetto di legge in esame.
Guido BONINO (LNP), relatore, giudica condivisibili i rilievi critici testé svolti, ritenendo
tuttavia utile che la Commissione si esprima positivamente sul testo in esame, al fine di evitare un
rallentamento dell’iter presso la Commissione di merito, nell’ambito della quale, peraltro,
sembrerebbero maturare le condizioni per il trasferimento alla sede legislativa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole
formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.15.
COMMISSIONE POLITICHE EUROPEE (XIV)
28 Novembre 2012
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca una
disciplina delle professioni non regolamentate. La proposta è stata approvata in prima lettura dalla
Camera, quindi, lo scorso 12 novembre 2012 dal Senato, che vi ha apportato alcune modificazioni.
Ricorda che accanto alle professioni «ordinistiche» (o «protette») si sono sviluppate, anche nel
nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non
hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad
autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette
professioni non regolamentate o «non protette», diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non
necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate.
L’articolo 1 (modificato dal Senato) dopo aver definito al comma 1 la «professione non
organizzata in ordini o collegi» individua le categorie escluse; il Senato ha aggiunto, oltre a quelle
già previste nel testo approvato dalla Camera dei deputati (le attività riservate per legge a soggetti
iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile e le attività e dei mestieri
artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative), le professioni
sanitarie.
È stato, poi introdotto, il comma 3 in cui viene previsto che chiunque svolga una delle
professioni in esame deve far riferimento, nei documenti e rapporti scritti con il cliente, agli estremi
del provvedimento in esame. L’inadempimento viene qualificato come «pratica commerciale
scorretta» ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005). Il comma 5 consente al
professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio
di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. Dal
comma 5 il Senato ha soppresso un periodo che prevedeva, nell’ipotesi di lavoro dipendente, la
presenza di apposite garanzie nei contratti di lavoro individuali e collettivi per assicurare
l’autonomia, l’indipendenza del professionista e l’assenza di conflitto di interessi.
L’articolo 2 (lievemente modificato dal Senato) riguarda le associazioni professionali che i
professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il
rispetto di regole deontologiche (il Senato ha rafforzato tale affermazione, in quanto nella versione
licenziata dalla Camera dei deputati si parlava di «diffondere» il rispetto delle regole deontologiche
tra gli associati), favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla
concorrenza.
Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo
di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti,
adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le
sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono
forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il
cittadino consumatore.
Le associazioni possono costituire forme aggregative, disciplinate dall’articolo 3 (non
modificato dal Senato).
Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza
ed imparzialità. Sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono.
Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che
rappresentano, nonché di divulgazione Pag. 179delle informazioni e delle conoscenze ad esse
connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato
delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini
della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio
dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
L’articolo 4 (integrato dal Senato) riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle
loro forme aggregative. Esse pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che
presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Della
correttezza di tali informazioni garantisce il responsabile legale dell’associazione professionale o
della forma aggregativa. Nei casi in cui le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il
riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, sul
proprio sito internet devono rendere disponibili anche le informazioni sul significato dei marchi e
sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente
notizia al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo di
recepimento della cosiddetta «direttiva servizi» (D. Lgs. 59/2010).
Il Senato ha aggiunto il comma 3, che prevede la possibilità per le associazioni professionali di
promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio
dei sistemi di qualificazione e competenza professionale, con oneri posti a carico delle associazioni
rappresentate nei comitati stessi.
Il contenuto degli elementi informativi è elencato in dettaglio dal successivo articolo 5
(lievemente modificato dal Senato). Il comma 1 prevede che le associazioni professionali debbano
infatti assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa
identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce; c) composizione degli
organismi deliberativi e cariche sociali; d) struttura organizzativa dell’associazione; e) requisiti per
la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività
professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere
all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l’effettivo assolvimento di tale obbligo, all’indicazione della quota da versarsi per il conseguimento
degli scopi statutari (durante l’esame al Senato è stata eliminata la parola «eventuali» con
riferimento ai requisiti e all’obbligo di aggiornamento professionale); f) assenza di scopo di lucro.
Nei casi le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione
all’associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, l’onere informativo è
aggravato e la conoscibilità è estesa ad altri elementi: a) codice di condotta; b) l’elenco degli iscritti;
c) le sedi dell’associazione; d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla
formazione permanente degli associati; e) il possesso di un sistema certificato di qualità; f) le
garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore.
L’articolo 6 (non modificato dal Senato) riguarda la promozione dell’autoregolamentazione
volontaria e della qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non
regolamentate, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni. La
normativa tecnica UNI fornisce i principi e i criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato
della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. La promozione
dell’informazione ai professionisti e agli utenti riguardo l’avvenuta adozione di una norma tecnica
UNI è compito del Ministero dello sviluppo economico.
Gli articoli 7 e 8 riguardano le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai
propri iscritti, previe Pag. 180le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio
rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei
servizi professionali.
L’articolo 7 (non modificato dal Senato) precisa che tali attestazioni non rappresentano requisito
necessario per l’esercizio dell’attività professionale, ed elenca i molteplici aspetti su cui può essere
rilasciata un’attestazione, quali: la regolare iscrizione del professionista all’associazione; i requisiti
necessari alla partecipazione all’associazione stessa; gli standard qualitativi; le garanzie fornite
dall’associazione all’utente tra cui l’attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino
consumatore; il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal
professionista; l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata
da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
L’articolo 8 (non modificato dal Senato) riguarda la validità dell’attestazione, che è pari al
periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia, nel
rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell’iscrizione prevista dall’associazione stessa. La
scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa, e il professionista che utilizza
l’attestato rilasciato da un’associazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di
iscrizione all’associazione.
L’articolo 9 (non modificato dal Senato) riguarda la certificazione di conformità a norme
tecniche UNI. All’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività
professionali collaborano le associazioni professionali e le loro forme aggregative, partecipando ai
lavori degli specifici organi tecnici oppure inviando all’Ente di normazione i propri contributi nella
fase dell’inchiesta pubblica. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono
promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità, accreditati
dall’organismo unico nazionale di accreditamento, che possono rilasciare, su richiesta del singolo
professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma
tecnica UNI definita per la singola professione.
Segnala quindi che nel parere dello scorso 20 dicembre 2011 ci eravamo espressi con una
osservazione su questo articolo, invitando la Commissione di merito a valutare l’opportunità di
modificare il comma 1, nel senso di eliminare la possibilità, ivi prevista, per le associazioni istituite
dal provvedimento medesimo di partecipare ai lavori degli specifici organi tecnici per l’elaborazione
della normativa tecnica UNI. Ciò al fine di non determinare, per i professionisti organizzatisi in
associazioni ai sensi della presente legge, un vantaggio competitivo non compatibile con la
disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza. Tale indicazione non è stata tuttavia
recepita dalla X Commissione e la disposizione è stata approvata anche dal Senato, non essendo
quindi ora più modificabile.
Secondo l’articolo 10 (non modificato dal Senato), la non veridicità delle informazioni
pubblicate sul sito dell’associazione o contenute nell’attestazione rilasciata è sanzionabile ai sensi
dell’articolo 27 del Codice del Consumo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul
mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.
L’articolo 11 (non modificato dal Senato) contiene la clausola di neutralità finanziaria.
Osserva, in conclusione, che le modifiche apportate al provvedimento in sede di esame presso il
Senato non incidono su questioni di nostra specifica competenza, e formula pertanto una proposta di
parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole
formulata dal relatore.