Riproduciamo il testo del comma 5 e 6 dell’art. 2 della riforma forense così come approvato in seconda lettura alla Camera. Il provvedimento, che non ha ancora esaurito l’esame dell’aula, dovrà ritornare al Senato per una terza lettura.
5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale ove connessa all’attività giurisdizionale è di competenza, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, degli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.
Se tale norma dovesse essere approvata in via definitiva, riteniamo, ad un primo sommario esame, che la lettura della stessa vada interpretata alla luce degli elementi citati nella nostra audizione_in commissione_giustizia dell’anno scorso. Uno tra tutti la massima:
la prestazione d’opera intellettuale nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, e, comunque, in diretta collaborazione con il Giudice nell’ambito del processo, onde, al di fuori di tali limiti, l’attività d’assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali” (Cass. civ. Sez. Unite, 3 dicembre 2008, n. 28658)
Infatti la parola “ove”, in senso di “qualora”, dovrebbe chiarire che la riserva potrebbe esserci quando è “connessa all’attività” giurisdizionale e quindi “durante” la stessa. Ciò ha comunque delle implicazioni non banali che eventualmente discuteremo in una riunione soci quando forniremo il resoconto del lavoro svolto in questi pochi ma intensi mesi.
Ciò premesso, non ci esimiamo dal fare una valutazione politica del provvedimento. Basta leggere l’integrale dettato del comma 6 per capire chi si voleva includere e chi si voleva escludere e, quindi, quale serietà abbiano avuto i parlamentari a votare un così ridicolo minestrone dove emergono solo interessi corporativi e null’altro. Il lavoro autonomo, meno organizzato e sindacalizzato, ma che costituisce una parte importante dell’ossatura del sistema economico resta fuori. Ricordo comunque che aver rinunciato a una visione unitaria della difesa dei propri diritti è stato il miglior viatico per la riduzione degli stessi.