A questo punto l’approvazione delle tabelle per le lesioni gravi (ennesima vergogna) è imminente.
ART 3
(Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie)
1. La colpa lieve nell’attività dell’esercente la professione sanitaria è esclusa qualora
l’esercente medesimo si attenga a linee guida e buone pratiche della comunità
scientifica nazionale e internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentiti
l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali
degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in
attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138,
convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n.148, al fine di agevolare
l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono
disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi
contratti, in conformità ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio
professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito, di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo
viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da
un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione
per danni derivanti dall’attività medico professionale, determinato in misura percentuale
ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del
premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite
le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a
condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta
della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario.
3.Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria
è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n.209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del
predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto
delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentite altresì
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario
nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a
quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire,
oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle
discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società
scientifiche.
6. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza
La RESPONSABILITA’ MEDICA, trasformata alla stessa stregua della RCA, a breve il contrassegno assicurativo obbligatorio da esporre sul petto del camice di ogni impiegato che circola dentro la struttura sanitaria ed anche sul pilastro esterno, accanto la tabella di denominazione della struttura sanitaria dentro la quale si sta entrando. Sono molto preoccupati della efficenza, della impazialità, della conoscenza della scienza e coscienza, dei CTU. Le compagnie assicuratrici, preferiscono gli allineati e coperti. Cosa faranno in magistrati all’ennesimo attentato alla GIUSTIZIA?
(Gli albi dei CTU, sono per DNA, aggiornatissimi, da sempre)
Ecco chi è in sintesi, Renato Balduzzi, che nasce in Voghera (PV)
12-2-1955:
Renato Balduzzi stringe la mano al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dopo il giuramento (16-11-2011). Ministro della Salute In carica: Inizio mandato 16-11-2011 (DPR 16/11/2011) Presidente Mario Monti, predecessore Ferruccio Fazio. Dati generali: Partito politico Indipendente. Renato Balduzzi (Voghera, 12 febbraio 1955) è un giurista e accademico italiano, professore ordinario di diritto costituzionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, coordinatore del dottorato in “Autonomie locali, Servizi pubblici locali e Diritti di cittadinanza” all’Università del Piemonte Orientale e Ministro della Salute del Governo Monti. Laureato in Giurisprudenza nel 1979 all’Università degli studi di Genova, è professore ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1-11-2011. È stato professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria; è anche titolare del corso di diritto costituzionale della salute e dell’organizzazione sanitaria nella stessa università. Direttore del Centro di eccellenza interfacoltà per il management sanitario (CEIMS) e coordinatore del Dottorato di ricerca in “Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza”. Ha insegnato “Istituzioni di diritto pubblico”, “Diritto parlamentare”, “Dottrina generale dello Stato” e “Tecnica della normazione” nell’Università di Genova, Facoltà di Scienze politiche. Ha insegnato altresì “Diritto costituzionale italiano e comparato” nelle Università di Genova e di Torino; in quest’ultima Università ha insegnato anche “Istituzioni di diritto pubblico”. Dall’anno accademico 2011-2012 è professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È stato professore invitato in Droit constitutionnel nell’Université de Paris-Val de Marne (Paris XII). Attualmente è professore invitato nell’Université du Sud – Toulon et Var (dove nell’a.a. 2008-2009 ha insegnato Droit parlementaire français) e nell’Université Paul Cézanne di Aix-en-Provence. È autore di oltre centodieci pubblicazioni tra monografie, saggi specialistici e note a sentenza prevalentemente in materia di fonti del diritto, diritto regionale, diritto elettorale, ordinamento delle forze armate, diritti sociali e organizzazione sanitaria, diritti di libertà, giustizia costituzionale comparata, organi di controllo dell’Unione europea, diritto degli enti locali, drafting legislativo, biotecnologie. È componente del Comitato scientifico delle riviste “Quaderni regionali”, “Amministrazione in cammino”, Politiche sanitarie”,“Dialoghi” e “Studium”. È stato consigliere giuridico dei Ministri della difesa (1989-1992), della sanità (1996-2000) e delle politiche per la famiglia (2006-2008). Esperto di diritto costituzionale della salute e di diritto sanitario, ha ricoperto l’incarico di. Capo dell’ufficio legislativo del Ministero della sanità dal 1997 al 1999, presiedendo altresì la Commissione ministeriale per la riforma sanitaria. Ha svolto attività di studio e consulenza giuridica in campo sanitario per conto delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna, Piemonte, Liguria e della Provincia autonoma di Trento. Tra il 2007 e il 2008 ha coordinato il “Libro bianco sui principi fondamentali del Servizio sanitario nazionale”, promosso dal Ministero della salute. È attualmente componente della Commissione per la programmazione sanitaria del Ministero della Salute e presidente del Nucleo di valutazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara. Dal 2002 è responsabile dell’Osservatorio sulle politiche sociali e sanitarie del Centro di ricerca sulle pubbliche amministrazioni “Vittorio Bachelet” della Luiss “Guido Carli” di Roma. Dal 2002 al 2008 è stato presidente nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. Dal 2006 al 2010 ha presieduto il Comitato di Indirizzo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. È presidente, dal febbraio 2007, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s, ente pubblico nazionale di ricerca e supporto al Ministro della salute e alle Regioni nel campo della salute e dell’organizzazione sanitaria). Ministro della Salute. Il 16-11-2011 è stato nominato Ministro della Salute del Governo Monti.
L’obbligo ad assicurarsi per i medici comporterà come per il settore auto, una speculazione al rialzo delle tariffe..
Per ingrassare ulteriormente le compagnie manomettono pure le tabelle risarcitorie..
Come faranno qui che non possono utilizzare la scusante delle frodi?