CUPSIT – COMITATO UNITARIO PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI ITALIANI – http://www.cupsit.it/
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Egregio Onorevole,
è da tempo all’esame della Sua Commissione la PDL 3900 sulla Riforma forense che, all’art. 2 comma 6, che inserisce una nuova esclusiva agli avvocati per le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale.
Premesso che è stato riaperto il termine per la presentazione di emendamenti desidero segnalare che formulato è in netto contrasto:
- con la Sentenza a Sezioni Unite che recita: “la prestazione d’opera intellettuale nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, e, comunque, in diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo, onde, al di fuori di tali limiti, l’attività d’assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali” (Cass. civ. Sez. Unite, 3 dicembre 2008, n. 28658).
- con le segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che evidenziano come la nuova riserva possa determinare una seria restrizione alla concorrenza e un aumento non giustificabile dei costi delle prestazioni professionali.
- con l’art. 3 e 41 della Costituzione perché, sulla base di una macroscopica discriminazione, il formulato consente di svolgere l’attività di consulenza legale e assistenza stragiudiziale in modo autonomo solo agli avvocati e ai professori universitari mente è possibile svolgerla in forma di lavoro dipendente per aziende o associazioni di categoria.
- con l’impianto del PDl 1934 contenente “Disposizioni in materia di profesioni non regolamentate” votato recentemente a larga maggioranza dall’Assemblea e che getta finalmente le basi per l’avviamento di un sistema duale in cui le professioni intellettuali ordinistiche e quelle non riconosciute possano lavorare fianco a fianco per migliorare la competitività del paese.
Approvare quindi una norma così ingiusta e infondata in tema di diritto e di democrazia economica comporterebbe, in un tempo crisi economica, la chiusura di migliaia di studi professionali, composti da patrocinatori stragiudiziali ed esperti di infortunistica stradale: un impatto devastante su almeno 50000 lavoratori tra professionisti e indotto. Il tutto accadrebbe peraltro senza alcun ammortizzatore sociale e in presenza di norme involutive in materia di diritti delle Vittime della Strada.
Convinti che l’immediata soppressione del comma del comma 6 dell’art. 2 sia la soluzione più auspicabile unisco, in subordine, alcuni emendamenti di buon senso che propongono il mantenimento di una professione e migliaia di posti di lavoro inutilmente a rischio e il testo dell’Audizione di Assoprofessioni, ora confluita in CNA professioni, per ulteriori approfondimenti.
A disposizione per ogni chiarimento, porgo i migliori saluti.
Dott. Stefano Mannacio
Galleria Ugo Bassi, 1
Presidente CUPSIT
PDL 3900 EMENDAMENTI
ART. 2 COMMA 6
Sopprimere
ART. 2 COMMA 6
Sostituire il secondo periodo con il seguente:
È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 TULPS nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
ART. 2 COMMA 6
Sostituire il secondo periodo con il seguente:
È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all’espletamento di uno specifico mandato rientrante nell’ambito delle attività di cui al predetto articolo nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.