Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato il 23 marzo 2011.
Cinzia CAPANO (PD) ritiene che, esaurito il ciclo di audizioni, il dibattito in Commissione dovrebbe focalizzarsi sulle questioni più controverse. Esprime, in primo luogo, forti perplessità sulla formulazione dell’articolo 20 del provvedimento, che sembrerebbe prestarsi ad una interpretazione assolutamente inaccettabile: stante il riferimento contenuto nel comma 2 alle verifiche mediante richiesta di informazioni all’ente previdenziale, sembra infatti che al Consiglio nazionale forense sia attribuito il potere di cancellazione dall’Albo anche in base a criteri reddituali. Se questa norma non fosse corretta, è stato stimato che potrebbero essere cancellati dall’Albo circa 50.000 giovani avvocati.
Altra questione riguarda i poteri regolamentari del Consiglio nazionale forense, che sembrano ampliati a dismisura. Poteri così ampi appaiono difficilmente giustificati e dovrebbero quantomeno essere controbilanciati da un sistema elettorale che preveda l’elezione diretta dei membri che compongono il Consiglio.
Rileva infine come il tema delle specializzazioni, trattato dall’articolo 8, non sia stato sufficientemente approfondito nel corso delle audizioni. Sottolinea, in particolare, come le associazioni e gli organismi che non sono stati auditi non abbiano adeguatamente rappresentato la totale avversità della maggior parte degli avvocati nei confronti di questa disposizione.
Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, non condivide le preoccupazioni espresse dall’onorevole Capano sull’articolo 20 del provvedimento, sottolineando comunque come il tema centrale sia la disciplina da applicare a coloro che non esercitano concretamente la professione. Con riferimento al Consiglio nazionale forense ritiene che il provvedimento non introduca norme rivoluzionarie, bensì disposizioni dettate da esigenze di funzionalità ed efficienza, nonché garanzie idonee a sostenere i poteri attribuiti al Consiglio.
Per quanto concerne il prosieguo dei lavori della Commissione, ritiene che la migliore soluzione sarebbe quella di costituire un Comitato ristretto.
Mario CAVALLARO (PD) ricorda di avere presentato, insieme alla rappresentante del gruppo e ad altri colleghi del PD, una richiesta di dati ed informazioni al Governo.
Fulvio FOLLEGOT, presidente, assicura che nell’ambito della riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi, sarà valutata la richiesta di dati ed informazioni dei colleghi del PD ai sensi dell’articolo 79, comma 6, del Regolamento. Nella medesima riunione sarà inoltre valutata l’opportunità di procedere nei lavori tramite la costituzione di un Comitato ristretto, fermo restando che l’eventuale proposta di costituzione del Comitato dovrà essere sottoposta all’approvazione della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA
SEDE CONSULTIVA
Martedì 29 marzo 2011. – Presidenza del Vice Presidente Fulvio FOLLEGOT. – Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.
La seduta comincia alle 13.55.
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Manlio CONTENTO (PdL), relatore, rileva come il testo unificato delle proposte di legge A.C. 2699-ter (approvata dal Senato) e abbinate, rechi disposizioni finalizzate alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
L’articolo 1 istituisce e disciplina, presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), una struttura di prevenzione delle frodi nel settore delle assicurazioni RCA. Tale struttura è costituita da un gruppo di lavoro e da un archivio informatico (comma 2).
Si demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l’istituzione e la disciplina del gruppo di lavoro avente i compiti di cui al comma 3 e, tra i quali, si segnala il particolare quello di collaborare.
I membri del gruppo (comma 4) sono designati tra persone in possesso di specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo.
Per quanto riguarda l’archivio informatico di cui dovrà avvalersi il gruppo di lavoro per la propria attività (comma 5), di esso è titolare l’ISVAP, con affidamento della gestione a CONSAP SpA. Le disposizioni in commento indicano le banche dati cui è collegato l’archivio (tra cui la banca dati degli attestati di rischio e quella dei sinistri, il Pubblico registro automobilistico e il Casellario centrale infortuni presso l’INAIL), consentendo di individuarne ulteriori con decreto ministeriale. L’archivio è articolato in due sottosistemi (comma 6): il primo analizza le informazioni presenti nella banca dati, mentre il secondo è un modulo informatico di allerta volto a evidenziare i rischi di frode.
Si demandano (comma 7) a un provvedimento secondario le modalità di connessione con le banche dati e le modalità di gestione, conservazione e accesso all’archivio. Tra gli obblighi intestati in capo alle imprese di assicurazione in connessione con l’archivio (comma 8), si ricorda il dovere di mettere a disposizione gli elementi informativi relativi ai contratti contenuti nelle proprie banche dati.
Le norme proposte intendono garantire la collaborazione tra la struttura di prevenzione e le altre autorità coinvolte nell’ambito antifrode (comma 9); affidano all’ISVAP il compito di determinare l’assetto organizzativo e il funzionamento dell’istituenda struttura (comma 10); recano l’obbligo, ove le informazioni raccolte contengano riferimenti a professionisti iscritti ad appositi albi, di trasmetterle ai relativi ordini professionali ai fini dell’esercizio di eventuali azioni disciplinari (comma 11).
L’articolo 2 reca modifiche al codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209 del 2005).
In primo luogo (comma 1) viene introdotta la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l’ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC per i veicoli a motore; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe.
Per quel che riguarda l’attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall’impresa al contraente, essa deve contenere (comma 2) anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato e può essere trasmessa per via telematica. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere (in luogo della sola possibilità di prevederlo) la trasmissione delle informazioni riportate sull’attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull’assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC.
È modificata anche la disciplina del risarcimento del danno (comma 3), in particolare per quanto concerne l’ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione.
Viene introdotta una specifica procedura, atta a consentire all’impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento ove dalla consultazione della banca dati sinistri siano riscontrati almeno due «parametri di significatività» (in sostanza, ove emergano elementi sintomo di frode). Inoltre, si prevede che il soggetto danneggiato non possa sottrarsi agli accertamenti strettamente necessari alla stima del danno, in pendenza dei termini per la formulazione dell’offerta da parte della compagnia assicuratrice.
L’articolo 3 sanziona le condotte volte alla distruzione, falsificazione o alterazione dei dati contenuti nell’archivio informatico (comma 1) nonché le condotte che ostacolano il collegamento tra l’archivio e le banche dati (comma 2). Viene inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per la falsa attestazione di invalidità per sinistri stradali (modificando l’articolo 10-bis del D. L. 78 del 2010): a tal fine si prevede l’applicazione, agli esercenti le professioni sanitarie che attestino falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale, sia di sanzioni penali che di misure disciplinari (queste ultime nei confronti dei dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate).
L’articolo 4 reca misure volte a contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi RC auto: a tal fine è prevista una progressiva dematerializzazione dei contrassegni (comma 1) e la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici.
Inoltre, la disposizione (comma 4) introduce ulteriori modalità di rilevazione dell’obbligo di assicurare i veicoli per la responsabilità civile: in particolare, dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione; dispositivi e apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato; altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.
La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
L’articolo 5 istituisce un sistema di valutazione sull’impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi.
L’articolo 6, infine, reca disposizioni di natura finanziaria.
Ritenuto che il provvedimento, pur essendo sostanzialmente condivisibile, presenti taluni aspetti che necessitano di essere approfonditi, si riserva di presentare una proposta di parere nela prossima seduta.
Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
la domanda è: sarebbe necessari tutti questi provvedimenti se le persone che ci dovrebbero rappresentare agissero sempre correttamente, nel rispetto dell’incarico che è stato loro affidato, con la responsabilità del buon padre di famiglia? credo che il buon esempio sia alla base di ogni insegnamento.
Cassazione Civile 2° Sez. Sent. 15530 del 11-6-2008: Avvocati, professionisti, consulenza legale, stragiudiziale, attività riservata. Fonte: http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=5240:
“Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l’assistenza in giudizio, cfr.Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione”
Corte di giustizia – Sentenza C-94/2004 CIPOLLA Federico / PORTOLESE Rosaria in FAZARI (causa C-94/04); Sentenza in GU C 331, del 30-12-2006, pag. 2 : Avvocati, tariffe, libertà dei servizi legali stragiudiziali, aboliti i minimi. Fonte:curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs& numaff=C-94/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
“Le prime tre questioni sollevate nell’ambito della causa C 94/04 (CIPOLLA Federico contro PORTOLESE Rosaria in FAZARI) e la questione sollevata nell’ambito della causa C 202/04 (MACRINO Stefano+CAPODARTE Claudia / MELONI Roberto, causa C-202/2004) devono dunque essere risolte, dichiarando che gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il CNF, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le prestazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.”
Da http://www.oua.it : “Patrocinatori stragiudiziali sulle barricate”
No alla riforma forense. Se venisse approvata riserverebbe infatti l’attività stragiudiziale in forma autonoma solo agli avvocati. Abolendo figure professionali come i patrocinatori stragiudiziali, gli esperti di infortunistica stradale o i consulenti specializzati in rami del diritto. In tutto 50 mila professionisti. È l’allarme lanciato, tra gli altri, da Aneis, Associazione nazionale esperti infortunistica stradale che oggi conta su 1.500 iscritti e che richiederà alla Commissione giustizia della camera di essere ascoltata in audizione sulla riforma dell’ordinamento professionale forense. Lo ha spiegato il presidente dell’Associazione, Luigi Cipriano. Domanda. Presidente, quali le problematiche della riforma forense? Risposta. La riforma riserva l’attività stragiudiziale agli avvocati impedendoci così la possibilità di lavorare. È una norma contraria alla giurisprudenza degli ultimi 60 anni e influirebbe a cascata su tutti gli altri ordini professionali, che potrebbero a loro volta richiedere riserve ed esclusive.
D. Quali le vostre mosse dal punto di vista politico?
R. Abbiamo richiesto un’audizione in Commissione giustizia della camera per spiegare tutte le problematiche legate alla proposta di legge all’esame del parlamento. Un impianto normativo che obbliga l’utenza a rivolgersi all’avvocato, reintroduce i minimi tariffari e limita la libera concorrenza.
D. Cosa ne pensa invece della mediazione obbligatoria?
R. Non abbiamo grosse remore sul provvedimento dato che si tratta di una normativa che permette a tutti l’accesso alla conciliazione e non solo agli avvocati. La contraddizione con la riforma forense è evidente: da una parte l’attività stragiudiziale viene riservata, dall’altra la conciliazione apre le porte a tutti i laureati.
D. Qual è il profilo dei vostri iscritti?
R. Siamo patrocinatori stragiudiziali, trattiamo il risarcimento del danno, quindi facciamo in sostanza mediazioni e quando non ci riusciamo sono gli avvocati a portare avanti questa parte di attività in tribunale. Devo dire che fino a oggi la collaborazione con la professione forense è sempre stata totale e vogliamo appunto che continui in questo modo, senza riservare agli avvocati qualsiasi attività di patrocinio stragiudiziale. Come associazione, oltre a far parte di Assoprofessioni, abbiamo costituito il CUPS (Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali), a cui hanno aderito altre sette associazioni. Data: 03/02/2011. Fonte: ITALIA OGGI
Avanza la riforma forense. Il 7 e 8 maggio riprende il suo cammino.
Diciamo di no a questa riforma abnorme.